Sentenza del 29/03/2017 n. 8048 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
S.C. aveva impugnato tre cartelle esattoriali relative a tributi degli anni 1996-2002 e il conseguente fermo amministrativo, deducendo l'omessa notifica delle cartelle e la violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973. Dopo l'accoglimento del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale e il rigetto dell'appello da parte della Commissione Tributaria Regionale, Equitalia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo relativo al difetto di giurisdizione del giudice tributario per i carichi non tributari, inclusi quelli derivanti da violazioni del codice della strada; il secondo relativo alla validità delle notifiche degli atti presupposti e alla pretesa omessa valutazione delle difese dell'agente della riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato: il fermo amministrativo è impugnabile davanti al giudice tributario, anche se garantisce crediti non tributari, quando si contestano vizi propri del procedimento, come l'omessa notifica delle cartelle presupposte, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile e infondato, poiché i giudici di merito avevano motivato in modo adeguato rilevando che Equitalia non aveva provato la regolare notificazione degli atti preliminari e delle cartelle. La sentenza favorevole al contribuente è quindi rimasta ferma. Non sono state liquidate spese, poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 2 e 3
La giurisdizione tributaria comprende le controversie relative agli atti tributari e, nei casi previsti, agli atti della riscossione; nel caso concreto la questione è stata ricondotta alla giurisdizione tributaria perché riguardava vizi propri del fermo amministrativo e degli atti presupposti.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 1, lett. e-ter
Il fermo amministrativo è incluso tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie, indipendentemente dalla natura del credito del quale costituisce garanzia, purché siano prospettati vizi propri dell'atto.
Il fermo amministrativo può essere contestato davanti al giudice tributario anche quando riguarda crediti non tributari, se la contestazione riguarda la legittimità del fermo o la regolarità della procedura, anziché il rapporto creditorio sottostante.
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
Disciplina le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento. L'agente della riscossione deve dimostrare la regolarità delle notifiche quando la validità degli atti presupposti è contestata.
D.P.R. n. 602/1973, art. 50
È stato invocato dal contribuente in relazione alla procedura esecutiva e cautelare della riscossione; la decisione si è concentrata soprattutto sulla mancata prova della notifica delle cartelle presupposte al fermo.
D.P.R. n. 600/1973, art. 60
Richiama le regole applicabili alla notificazione degli atti tributari. La Corte ha ritenuto comunque non dimostrata dall'agente della riscossione la regolarità delle notifiche contestate.
Codice di procedura civile, artt. 139, 140 e 366, n. 6
Gli artt. 139 e 140 disciplinano modalità di notificazione; l'art. 366, n. 6, impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda le proprie censure, nonché dove siano stati prodotti o dedotti. Il mancato rispetto di tale onere comporta l'inammissibilità del motivo.
Codice di procedura civile, art. 360
I motivi di ricorso per cassazione devono essere correttamente ricondotti ai vizi tipici previsti dalla norma. Non è possibile denunciare un vizio relativo alla competenza ai sensi del n. 2 quando lo sviluppo del motivo non riguarda realmente una questione di competenza.
Massime di principio
- Quando si impugna un fermo amministrativo contestando la mancata o irregolare notifica delle cartelle presupposte, la controversia riguarda un vizio della procedura e può rientrare nella giurisdizione tributaria anche se alcune somme hanno natura non tributaria.
- L'agente della riscossione deve essere in grado di provare la regolare notifica delle cartelle e degli atti presupposti; la semplice produzione tardiva o non adeguatamente valorizzata della documentazione può non essere sufficiente.
- La contestazione della notifica degli atti presupposti è distinta dalla contestazione dell'esistenza o dell'importo del debito: nel primo caso si censura la legittimità del procedimento, nel secondo la giurisdizione può dipendere dalla natura del credito.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente sostenere genericamente che un'eccezione era stata proposta o che il giudice non ha valutato una prova: occorre indicare precisamente in quale atto e fase processuale la questione è stata dedotta e quali documenti la dimostrano.
- La Corte di cassazione non rivaluta normalmente i fatti e le prove già esaminati dai giudici di merito; una richiesta di diversa valutazione delle notifiche o della documentazione probatoria è generalmente inammissibile.
- Una motivazione è insufficiente solo se manca del tutto il percorso logico della decisione o se sono stati completamente ignorati elementi decisivi, non quando il giudice abbia semplicemente attribuito alle prove un valore diverso da quello sostenuto dalla parte.
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