Cassazione Penale, Ordinanza n. 24653/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, confermando la decisione di primo grado, li aveva ritenuti responsabili del reato di tentato furto in abitazione. I ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva, sostenendo che il relativo giudizio sarebbe stato erroneo. Con il secondo motivo hanno lamentato violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, contestando la pena base e i singoli aumenti irrogati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla recidiva, osservando che la Corte territoriale aveva dato conto del rapporto tra i precedenti reati e il fatto per cui si procede, valorizzando anche la maggiore pericolosità dell'imputato, con motivazione in fatto non censurabile in sede di legittimità. Ha poi ritenuto non deducibile il motivo sulla pena, richiamando il principio secondo cui la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo in caso di arbitrio o motivazione illogica, evenienze escluse nel caso concreto. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 63 c.p.
Richiamato solo indirettamente dal tema della recidiva e della graduazione della pena, ma nel testo fornito non è indicata una norma specifica diversa dai principi giurisprudenziali sulla discrezionalità del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Il giudizio di riconoscimento della recidiva è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se la motivazione è manifestamente illogica o mancante.
- La valutazione del rapporto tra precedenti penali e fatto per cui si procede può legittimare il riconoscimento della maggiore pericolosità dell'imputato ai fini della recidiva.
- La determinazione della pena base e dei singoli aumenti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo arbitrio o motivazione illogica o apparente.
- Il grado di specificità e di approfondimento richiesto nella motivazione sul trattamento sanzionatorio è proporzionato all'entità degli aumenti di pena applicati.
- Quando i motivi di ricorso si risolvono in contestazioni di merito su recidiva e dosimetria della pena, prive di vizi logici o violazioni di legge effettive, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste.
Come è indicizzato
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