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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32263/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento relativa a somme iscritte a ruolo a titolo straordinario per IRAP e IVA concernenti più annualità. I giudici di merito avevano accolto l’impugnazione ritenendo la cartella non sufficientemente motivata quanto alle ragioni dell’iscrizione a ruolo straordinario. La società concessionaria della riscossione aveva quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, denunciando violazione delle norme sulle spese di lite e del principio di soccombenza, perché la condanna alle spese era stata posta a suo carico nonostante la condotta contestata fosse ascrivibile all’ente impositore; secondo, deducendo nullità della sentenza per omessa pronuncia, sostenendo che il giudice d’appello non si era espresso sull’eccezione di carenza di responsabilità dell’agente della riscossione, il quale aveva agito su richiesta dell’ente creditore e senza poter incidere sulle ragioni dell’iscrizione a ruolo straordinario.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha osservato che, in tema di cartella di pagamento e di vizio procedurale relativo alla sequenza degli atti destinati a portare la pretesa tributaria a conoscenza del contribuente, il concessionario della riscossione, pur agendo su richiesta dell’ente creditore, resta il soggetto che verso il contribuente risponde del procedimento secondo il principio di causalità; ne consegue che la condanna alle spese in base alla soccombenza non è censurabile se non quando sia posta a carico della parte totalmente vittoriosa. La sentenza impugnata è quindi stata confermata, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controparte e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate non sono state liquidate spese perché rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle spese nel processo tributario

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per il principio della soccombenza nella liquidazione delle spese

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a fondamento della censura di omessa pronuncia

  • art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato per l’iscrizione a ruolo a titolo straordinario

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    richiamato per precisare che la mera nota di costituzione dell’intimata non vale come controricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

  • Cass., Sez. U., 25 luglio 2007, n. 16412

    richiamata per affermare che il vizio della cartella/notifica incide sulla sequenza procedimentale e non è un mero vizio formale dell’atto

  • Cass. 31 agosto 2020, n. 18128

    richiamata per il principio secondo cui il controllo di legittimità sulle spese interviene solo se il giudice le pone a carico della parte totalmente vittoriosa

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando la pretesa fiscale è viziata nella sequenza procedimentale di formazione e notificazione della cartella, il vizio non va considerato meramente formale ma come irregolarità che incide sull’intero procedimento e sulla tutela difensiva del contribuente.
  • Ai fini della condanna alle spese opera il principio di causalità in relazione al rapporto processuale con il contribuente: il concessionario della riscossione può essere legittimamente gravato delle spese anche se l’atto trae origine dall’attività dell’ente impositore, rilevando i rapporti interni tra i soggetti solo sul piano dei regresso o delle responsabilità interne.
  • La censura sulla regolazione delle spese è scrutinabile in cassazione solo se il giudice di merito abbia violato il principio di soccombenza ponendo le spese a carico della parte integralmente vittoriosa.
  • L’omessa pronuncia è configurabile solo quando manchi completamente la decisione su una domanda, eccezione o motivo devoluto al giudice; non basta la mera insoddisfazione per la motivazione adottata.
  • Quando il resistente non deposita controricorso ma resta intimato, non vi è luogo a liquidazione delle spese in suo favore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributarioRiscossioneTitolo esecutivo
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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