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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21190/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, a seguito di verifica fiscale. L'Ufficio contestava il recupero a tassazione di IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, ritenendo insussistenti i presupposti per il regime agevolato riservato alle associazioni sportive dilettantistiche: mancata iscrizione al CONI per l'annualità oggetto di accertamento, assenza di prova dell'affiliazione alla federazione sportiva rilevante, violazione dell'art. 25, comma 5, l. n. 133/1999 per movimentazioni in contanti, irregolarità nella documentazione dei costi e difetto di inerenza di alcune spese. La CTP aveva annullato l'avviso, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione la contribuente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione delle norme sul regime agevolato per asd e del principio di affidamento, sostenendo che la delibera CONI del 2011 avrebbe sanato il difetto di iscrizione e che l'associazione, operando nell'ambito FISE, avrebbe comunque diritto ai benefici; 2) violazione delle norme che disciplinano il regime 398/1991 e l'ente non commerciale, sostenendo che l'assenza di iscrizione al CONI non comporti di per sé la perdita del regime agevolato né la qualificazione come ente commerciale; 3) violazione dell'art. 25, comma 5, l. n. 133/1999 e del favor rei, sostenendo che la modifica del 2015 avesse eliminato la decadenza dalle agevolazioni e dovesse applicarsi retroattivamente; 4) violazione delle norme su regime forfetario e obblighi documentali, sostenendo che le singole contestazioni sulle spese fossero irrilevanti ai fini della determinazione forfetaria dell'imposta e che, al più, potesse residuare una sanzione minima per la mancata conservazione delle fatture.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi: il primo perché la CTR aveva accertato in fatto che non era stata provata l'affiliazione della associazione alla federazione sportiva per l'annualità in contestazione e perché il dedotto affidamento non era stato adeguatamente allegato e documentato; il secondo perché il disconoscimento del regime agevolato non si fondava solo sulla mancata iscrizione al CONI, ma su un complesso di violazioni incompatibili con i requisiti del regime; il terzo perché la decadenza dal beneficio prevista dall'art. 25, comma 5, nel testo vigente all'epoca, non ha natura sanzionatoria e la successiva abrogazione non opera retroattivamente in base al favor rei; il quarto perché il regime forfetario non esonera dagli obblighi di conservazione documentale e, comunque, la sorte della censura dipendeva dal mancato riconoscimento del regime agevolato. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 7, D.L. 28 maggio 2004, n. 136

    Il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI è condizione per l'applicazione delle agevolazioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90

    commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12

    Le agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche presuppongono il rispetto dei requisiti previsti dalla norma e, per effetto dell'art. 7 del D.L. n. 136/2004, il riconoscimento CONI.

  • L. 16 dicembre 1991, n. 398

    Il regime agevolato spetta alle associazioni sportive dilettantistiche non aventi scopo di lucro e affiliate alle federazioni sportive nazionali; resta fermo l'obbligo di conservare le fatture di acquisto.

  • L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 25, comma 5

    Nel testo vigente ratione temporis la violazione degli obblighi di tracciabilità comportava, oltre alle sanzioni amministrative, anche la decadenza dalle agevolazioni della legge n. 398/1991.

  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 19

    L'abrogazione della decadenza dalle agevolazioni non ha effetto retroattivo e non consente di invocare il favor rei, perché non elimina una sanzione ma un beneficio fiscale.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

    Richiamato dalla ricorrente come fondamento del legittimo affidamento, ma la Corte esclude che nel caso sia stato adeguatamente dedotto e provato un affidamento tutelabile.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 2

    Richiamato dalla ricorrente per il favor rei; la Corte esclude l'applicabilità del principio perché la decadenza dal beneficio non ha natura sanzionatoria.

  • art. 149 TUIR

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la mancanza del requisito formale non comporti automaticamente la perdita della qualifica di ente non commerciale; la Corte osserva che la decisione di merito si fonda sul complesso delle violazioni e sull'inidoneità della gestione a rispondere agli scopi tipici.

  • art. 148 TUIR

    Le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali delle asd non si considerano commerciali; tuttavia, nel caso concreto, il complesso delle irregolarità ha escluso la conformità dell'ente ai requisiti tipici.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 446, art. 17

    Richiamato nel quarto motivo per la determinazione dell'IRAP; la Corte nega rilievo alla censura in ragione del mancato riconoscimento del regime agevolato.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74

    Richiamato nel quarto motivo per l'IVA; la Corte ritiene comunque dovuti gli adempimenti documentali previsti per il regime agevolato.

Massime di principio

  • Per le associazioni sportive dilettantistiche, il trattamento fiscale agevolato presuppone il possesso dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla normativa di settore, inclusa l'affiliazione alla federazione sportiva e il riconoscimento ai fini sportivi secondo la disciplina applicabile.
  • La mancata prova dell'affiliazione o del riconoscimento sportivo richiesto impedisce di beneficiare delle agevolazioni fiscali, senza che sia sufficiente allegare in via generale lo svolgimento di attività sportiva o richiamare comunicazioni non riferibili all'ente.
  • La decadenza dalle agevolazioni fiscali non coincide necessariamente con una sanzione amministrativa: se la norma abrogatrice elimina solo il beneficio e non una pena, essa non opera retroattivamente in base al favor rei.
  • Il regime forfetario o agevolato non esonera l'associazione dagli obblighi documentali e di conservazione previsti dalla legge; la verifica dell'inerenza e della regolarità delle operazioni resta rilevante quando viene contestato il venir meno dei presupposti del regime.
  • Il principio del legittimo affidamento richiede una deduzione processuale specifica e una allegazione completa dell'atto amministrativo che lo avrebbe ingenerato; non è sufficiente un richiamo generico o decontestualizzato a note o circolari dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

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