Sentenza del 15/11/2017 n. 1563 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IRAP - Esenzione - Medico convenzionato del SSN - Medicina di gruppo. Spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava il diniego di rimborso IRAP sostenendo di esercitare l’attività di medico di base senza dipendenti o collaboratori propri e senza una autonoma organizzazione rilevante ai fini dell’imposta. Utilizzava, nell’ambito della medicina di gruppo, uno studio condiviso e servizi comuni di segreteria e assistenza infermieristica, ritenuti beni e servizi non eccedenti il minimo indispensabile. L’Agenzia sosteneva invece che tali servizi, forniti da una cooperativa di cui il medico era socio, costituissero una struttura organizzata idonea a integrare il presupposto dell’IRAP.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato il diritto del medico al rimborso, ritenendo che la partecipazione alla medicina di gruppo e l’utilizzo condiviso di studio, segreteria e personale infermieristico non integrassero, nel caso concreto, una autonoma organizzazione. Tali strumenti erano funzionali a garantire un miglior servizio agli assistiti e non eccedevano il minimo indispensabile per l’esercizio della professione. Le spese di giudizio sono state compensate, anche perché la pronuncia delle Sezioni Unite richiamata era successiva alla proposizione dell’appello.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell’autonoma organizzazione
L’IRAP è dovuta dal professionista solo quando l’attività è svolta con una autonoma organizzazione, ossia mediante una struttura organizzativa propria e non meramente minimale o condivisa secondo esigenze funzionali all’attività.
Art. 40 del D.P.R. n. 270 del 2000
La medicina di gruppo è una modalità organizzativa promossa dal Servizio Sanitario Nazionale e non un’associazione tra professionisti; la sua esistenza non determina automaticamente l’assoggettamento a IRAP.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 7291 del 2016
In materia di imposta regionale sulle attività produttive, la "medicina di gruppo", ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 270 del 2000, non è un'associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicché la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l'eventuale sussistenza di un'autonoma organizzazione; per quest'ultima, è insufficiente l'erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacché essa costituisce il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale.
La partecipazione alla medicina di gruppo e il pagamento della quota per servizi comuni di segreteria o infermieristici non bastano, da soli, a dimostrare l’autonoma organizzazione. Occorre verificare in concreto l’esistenza di mezzi, personale o strutture ulteriori rispetto al minimo necessario.
Massime di principio
- Per un medico convenzionato con il SSN, la partecipazione a una medicina di gruppo non comporta automaticamente l’assoggettamento a IRAP.
- L’uso condiviso di uno studio, della segreteria o del personale infermieristico è normalmente compatibile con l’assenza di autonoma organizzazione quando tali strumenti servono solo a garantire il funzionamento minimo e un migliore servizio agli assistiti.
- La valutazione deve essere concreta: l’IRAP può diventare dovuta se il professionista dispone di una struttura propria, di personale significativo o di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.
- La forma associativa o la presenza di una cooperativa di servizi non sono decisive da sole; conta l’effettiva autonomia organizzativa riferibile al singolo professionista.
- Chi richiede il rimborso deve dimostrare l’assenza di una organizzazione autonoma eccedente il minimo indispensabile, mentre l’Amministrazione deve provare gli elementi concreti che renderebbero l’attività autonomamente organizzata.
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