Cassazione Civile, Ordinanza n. 34944/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
Nel giudizio di merito un professionista aveva chiesto al tribunale il pagamento di euro 1.903,20, oltre accessori, quale compenso per attività professionali svolte in favore della controparte. La convenuta aveva eccepito l'incompetenza per valore e per territorio del tribunale adito. Il tribunale aveva respinto l'eccezione ritenendo che la domanda avesse ad oggetto un'obbligazione pecuniaria da adempiere al domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182 c.c., e quindi radicata nel foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. La convenuta ha proposto regolamento di competenza deducendo violazione dell'art. 20 c.p.c., sostenendo che il foro del domicilio del creditore opera solo per obbligazioni pecuniarie liquide, cioè già determinate nel titolo o determinabili con criteri non discrezionali; poiché nel caso concreto mancava un accordo scritto o comunque un titolo che fissasse compenso e criteri di determinazione, il credito era illiquido e il foro competente era quello del domicilio del debitore. Ha inoltre contestato che potesse rilevare il luogo di conferimento dell'incarico, trattandosi di allegazione non provata e comunque incompatibile con i dati fattuali emersi.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato l'ordinanza del tribunale e ha dichiarato competente il tribunale di Ferrara, con termine di sessanta giorni dalla comunicazione per la riassunzione del giudizio davanti a quel giudice. Ha ritenuto ammissibile il regolamento perché l'ordinanza impugnata, rigettando in modo definitivo l'eccezione di incompetenza e disponendo la prosecuzione del giudizio, aveva natura decisoria sulla competenza. Nel merito ha affermato che il credito per compensi professionali, quando non sia convenzionalmente determinato né determinabile sulla base di criteri non discrezionali risultanti dal titolo, non è obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c.; perciò non si applica il foro del domicilio del creditore, ma quello del domicilio del debitore ex art. 1182, ultimo comma, c.c., che nel caso era Poggio Renatico. Ha inoltre escluso che potesse radicarsi la competenza nel foro del luogo di conclusione del contratto, perché dagli atti non emergeva un chiaro luogo di stipulazione; in difetto di tale prova, ai fini della competenza, il luogo in cui l'obbligazione è sorta va individuato nel luogo di esecuzione della prestazione, ossia Poggio Renatico.
Norme richiamate
art. 20 c.p.c.
Per il foro facoltativo rilevano sia il luogo di nascita dell'obbligazione sia quello di esecuzione; nel caso di credito professionale illiquido, il foro non coincide con il domicilio del creditore ma con il luogo determinato secondo l'art. 1182 c.c.
art. 1182 c.c.
L'adempimento al domicilio del creditore vale solo per obbligazioni pecuniarie liquide, cioè determinate nel titolo o determinabili con criteri non discrezionali; se il credito non è liquido, l'obbligazione va adempiuta al domicilio del debitore.
art. 38, comma 4, c.p.c.
La competenza si valuta anche sulla base degli elementi emergenti dagli atti del giudizio di merito.
art. 1326 c.c.
Il luogo di conclusione del contratto coincide con quello in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
art. 187 c.p.c.
Richiamato per distinguere il provvedimento decisorio sulla competenza da una mera decisione interlocutoria.
art. 177 c.p.c.
Richiamato per qualificare come definitiva la pronuncia sulla competenza quando il giudice escluda il rinvio della questione alla decisione finale.
Massime di principio
- Il foro del domicilio del creditore previsto per le obbligazioni pecuniarie opera soltanto quando il credito sia già liquido o comunque determinabile senza ulteriori valutazioni discrezionali; in mancanza, si applica la regola del domicilio del debitore.
- Il credito per compensi professionali non convenzionalmente fissati è, di regola, un credito illiquido, perché richiede una successiva liquidazione sulla base dell'attività concretamente svolta; pertanto non consente, di per sé, di radicare la competenza nel foro del creditore.
- Ai fini del foro facoltativo del luogo in cui è sorta l'obbligazione, se non è dimostrato il luogo di conclusione del contratto, il luogo di insorgenza dell'obbligazione può essere individuato nel luogo di esecuzione della prestazione.
- Nel giudizio di regolamento di competenza, la natura decisoria della pronuncia del giudice a quo va apprezzata in modo oggettivo: il rimedio è esperibile quando il provvedimento abbia definitivamente deciso sulla competenza e non lasci trasparire un rinvio della questione alla sentenza finale.
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