Ordinanza n. 2587/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 05299/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che ha respinto il ricorso di primo grado, nell’ambito della controversia relativa alla realizzazione di un impianto
Esito
Favorevole al ricorrente (privati appellanti)
Prevale il privato
La controversia
I privati hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e, in via incidentale, hanno chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. Dal testo non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti né l’esatta natura dell’impianto o dell’atto amministrativo contestato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che le esigenze cautelari degli appellanti potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito. La decisione non dispone una sospensione sostanziale ulteriore, ma fissa l’udienza pubblica per la decisione nel merito al 1 ottobre 2026. Il Collegio ha valorizzato anche il fatto che i lavori di realizzazione dell’impianto non avevano ancora avuto principio di esecuzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la natura sostanzialmente interlocutoria dell’ordinanza.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in sede cautelare, di tutelare le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, anziché attraverso una misura cautelare sostanziale; tale strumento è stato applicato nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando, in sede di appello cautelare, le esigenze della parte possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio di merito, il Consiglio di Stato può accogliere la domanda cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e fissare sollecitamente l’udienza pubblica, senza adottare una sospensione sostanziale ulteriore.
- Nella valutazione della tutela cautelare assume rilievo la circostanza che l’attività materiale oggetto della controversia non abbia ancora avuto principio di esecuzione, poiché tale situazione può consentire una tutela effettiva mediante la rapida trattazione del merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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