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Ordinanza

Ordinanza n. 33/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE 1) del provvedimento di esclusione dell'A.T.I. formata da Zuccato HC s.r.l. e Arjo s.p.a., ai sensi dell'art. 90 del D. lgs. n. 36/2023 notificato il 12.12.2025; 2) del verbale del 11.12.2025 della Commissione Giudicatrice di valutazione tecnica dell'offerta dell'A.T.I. formulata da Zuccato HC s.r.l. e Arjo s.p.a. con riferimento ai sistemi antidecubito di cui alla categoria “Fascia A” e della conseguente esclusione dal proseguimento della gara dell'offerta formulata dalla predetta A.T.I., verbale non conosciuto in quanto chiesto con istanza di accesso agli atti del 16.12.2025 ma la cui visione è stata differita dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 35, c. 2, del D.lgs. 36/2023, fino all'avvenuta aggiudicazione della gara ; e per quanto necessario, nei limiti dell'interesse perseguito con il ricorso: 3) del Capitolato Tecnico e del Disciplinare di Gara nella parte in cui, mediante l'interpretazione che ne ha dato la Commissione Giudicatrice e fatta propria da AREACOM, dovesse consentire l'esclusione dell'offerta formulata dall'A.T.I. formata da Zuccato HC s.r.l. e Arjo s.p.a. per carenza di alcuni requisiti minimi dei sistemi antidecubito offerti per la categoria “Fascia A”. E CON DICHIARAZIONE DELL'OBBLIGO DI AREACOM 4) a riammettere alla gara l'offerta formulata dall'A.T.I. formata da Zuccato HC s.r.l. e Arjo s.p.a. alla gara e con obbligo per la Commissione Giudicatrice di valutare tutti i presidi offerti dalla ricorrente per i 4 lotti e per tutte le fasce A, B, C, D e E; NONCHÉ PER LA CONDANNA in via principale, in forma specifica: 5) alla rivalutazione dell'offerta formulata dall'A.T.I. formata da Zuccato HC s.r.l. e Arjo s.p.a. sia in relazione ai sistemi antidecubito di cui alla categoria “Fascia A” sia a tutte le altre Fasce B, C, D ed E di tutti i 4 lotti di gara; 6) alla conseguente attribuzione del punteggio tecnico ed economico all'offerta formulata dall'A.T.I. formata da Zuccato HC s.r.l. e Arjo s.p.a. in relazione a tutte le Fasce A, B, C, D ed E ed a tutti i 4 lotti di gara; 7) alla conseguente aggiudicazione della gara all'ATI ricorrente, ove spettante, anche previa declaratoria, ai sensi degli artt. 121 e 122 C.P.A., di inefficacia e/o caducazione del contratto eventualmente medio tempore stipulato e l'affidamento all'ATI ricorrente del relativo contratto per il quale si dichiara sin da ora l'interesse al subentro e si propone la conseguente domanda ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 104/2010; in via subordinata, in forma equivalente, 8) al risarcimento del danno subito conseguente all'illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati e dell'iter seguito nella procedura de qua, con conseguente declaratoria dei criteri in base ai quali le resistenti dovranno formulare una proposta di pagamento comprendente: (i) il danno emergente patito e il lucro cessante che l'ATI ricorrente avrebbe ottenuto con l'aggiudicazione dell'appalto, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. e, comunque, in misura non inferiore al 10% del valore della procedura di cui è causa, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno del dovuto al saldo effettivo; (ii) il risarcimento del danno professionale e d'immagine conseguente alla mancata futura possibilità per l'ATI ricorrente di indicare l'aggiudicazione della gara di cui è causa ed il conseguente svolgimento del relativo servizio tra i requisiti di prequalificazione e di capacità economico-finanziaria, anche con riferimento alla maturazione delle soglie di fatturato specifico, delle future gare, di analogo oggetto, alle quali la ricorrente intenderà partecipare.

Giustizia amministrativa202600034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dell'ATI dalla procedura di gara per la categoria "Fascia A" dei sistemi antidecubito, con impugnazione del verbale di valutazione tecnica e, ove necessario, delle clausole della lex specialis come interpretate dalla Commissione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'ATI ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento di esclusione notificato il 12 dicembre 2025 e il verbale della Commissione giudicatrice dell'11 dicembre 2025, non conosciuto integralmente perché l'accesso agli atti era stato differito fino all'aggiudicazione. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'esclusione per asserita carenza dei requisiti minimi dei sistemi antidecubito offerti nella categoria Fascia A, contestando l'interpretazione del Capitolato tecnico e del Disciplinare di gara adottata dalla Commissione e fatta propria da AREACOM. Ha chiesto la riammissione alla gara, la rivalutazione dell'offerta per tutti i lotti e le fasce, l'attribuzione dei punteggi, l'eventuale aggiudicazione e il subentro nel contratto; in via subordinata ha domandato il risarcimento del danno emergente, del lucro cessante e del danno professionale e d'immagine.

La decisione

Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris e ha respinto la domanda cautelare. Il giudice ha affermato che, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, le Istruzioni per l'Uso devono indicare in modo inequivocabile la destinazione d'uso, le prestazioni e i limiti di sicurezza del dispositivo validati dall'Organismo Notificato. I parametri riportati nel manuale del dispositivo, tra cui la portata di 180 kg, le dimensioni e i limiti operativi, costituiscono i limiti entro i quali il fabbricante garantisce la sicurezza clinica. Una scheda tecnica predisposta ai fini della partecipazione a una gara non può derogare a tali limiti certificati né ampliarli. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/745 (MDR)

    Le Istruzioni per l'Uso devono definire inequivocabilmente la destinazione d'uso, le prestazioni e i limiti di sicurezza del dispositivo validati dall'Organismo Notificato.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta in via incidentale; nella fattispecie il TAR ha respinto la domanda per insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 121 c.p.a.

    Richiamato nella domanda della ricorrente per l'eventuale declaratoria di inefficacia o caducazione del contratto.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato nella domanda della ricorrente per l'eventuale subentro nel contratto e per la tutela in forma specifica.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato nella domanda risarcitoria subordinata per la liquidazione equitativa del danno.

Massime di principio

  • Nella valutazione dei requisiti tecnici di un dispositivo medico, le Istruzioni per l'Uso e i parametri validati dall'Organismo Notificato delimitano la destinazione d'uso, le prestazioni e i limiti di sicurezza garantiti dal fabbricante.
  • Una scheda tecnica predisposta dall'operatore economico per partecipare a una gara d'appalto non può derogare ai limiti operativi e di sicurezza risultanti dalla documentazione certificativa e dal manuale del dispositivo, né può estenderne validamente le prestazioni.
  • In sede cautelare, l'accertata incompatibilità tra i requisiti tecnici dichiarati in gara e i limiti di sicurezza certificati esclude il fumus boni iuris necessario per sospendere l'esclusione dalla procedura.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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