Sentenza n. 1656/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della Sentenza n. 602/2025 pubblicata il 06/03/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro, procedura r.g. 7924/2024, Giudice dott.ssa Daniela Paliaga relativamente alle spese e competenze liquidate in favore dei procuratori antistati avv. Fulvio Ricca e avv. Kevin Ricca, procuratori di Annie Brancaccio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, che aveva liquidato ai difensori antistatari compensi professionali per euro 1.030,00, oltre IVA, CPA e spese generali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori professionali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito a una sentenza del Tribunale ordinario di Torino passata in giudicato e ritualmente notificata. Il titolo condannava l'Amministrazione al pagamento, in favore dei procuratori antistatari, di euro 1.030,00 a titolo di compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%. È stato chiesto di ordinare al Ministero l'esecuzione del giudicato, di nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e di condannare l'Amministrazione alle spese del giudizio. Il ricorso è stato fondato sull'esistenza di un titolo esecutivo giudiziale avente efficacia di giudicato, sull'inadempimento dell'Amministrazione e sul decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato civile. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza tutte le somme dovute in base al titolo, detraendo eventuali pagamenti già effettuati, nonché gli accessori di legge, gli eventuali oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo e interessi devono essere verificati secondo il titolo, la legge e i parametri degli artt. 1283 e seguenti del codice civile. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con incarico da eseguire entro sessanta giorni e senza compenso, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto. La sentenza ha disposto anche la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Le amministrazioni dello Stato dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di 120 giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che le obbligano al pagamento di somme di denaro prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
La misura e la decorrenza degli interessi, nonché il calcolo del capitale residuo e degli interessi dovuti in sede di ottemperanza, devono essere verificati secondo il titolo e le disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi del creditore non sono automaticamente vincolanti per l'Amministrazione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l'onere del contributo unificato, dovuto nel giudizio di ottemperanza solo se previsto dalla legge.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è ammissibile quando l'amministrazione, destinataria della condanna, non abbia adempiuto e sia decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali.
- Il giudice dell'ottemperanza non determina costitutivamente il diritto di credito, ma ne assicura il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo giudiziale, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali già eseguiti.
- In sede di ottemperanza, la quantificazione proposta dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione: capitale residuo, interessi, misura e decorrenza devono essere verificati secondo il titolo e la disciplina legale applicabile.
- Il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
- Quando l'inottemperanza è già sussistente al momento della proposizione del ricorso, l'amministrazione soccombente deve essere condannata alle spese del giudizio di ottemperanza.
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