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Sentenza

Sentenza del 03/06/2015 n. 11407 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo a maggiori IRPEG, IRAP e IVA per il 2002. L'accertamento contestava l'indebita fruizione dell'agevolazione fiscale cosiddetta "Tremonti-bis" prevista dalla legge n. 383 del 2001, art. 4, nonché il recupero a tassazione di ammortamenti correlati e di costi ritenuti indeducibili. Il principale motivo di ricorso riguardava la nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la CTR si era limitata a richiamare in modo estremamente sintetico le conclusioni dei giudici di primo grado, senza esaminare autonomamente e criticamente i motivi di appello. Grifols Italia aveva proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando l'omessa pronuncia sulla nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione e violazione dello Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo apparente la motivazione della sentenza impugnata e quindi leso il requisito previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. La CTR aveva omesso di indicare adeguatamente il percorso logico-giuridico seguito e non aveva svolto un'autonoma valutazione delle specifiche censure proposte in appello. Gli ulteriori motivi dell'Agenzia e il ricorso incidentale di Grifols Italia sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, alla quale è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha quindi deciso definitivamente sulla spettanza dell'agevolazione fiscale o sulla fondatezza dell'accertamento, ma ha imposto un nuovo esame della controversia con motivazione adeguata.

Norme richiamate

  • Legge n. 383 del 2001, art. 4 (agevolazione Tremonti-bis)

    La norma prevedeva agevolazioni fiscali per determinati investimenti in beni strumentali. La controversia riguardava la sussistenza dei requisiti di strumentalità e inerenza degli investimenti effettuati da Grifols Italia.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva, idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione. Una motivazione meramente apparente, contraddittoria o priva di un reale percorso logico-giuridico determina la nullità della sentenza.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza derivante da vizi processuali, tra cui la motivazione apparente o mancante.

  • Decreto legislativo n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Richiede che la sentenza tributaria contenga una motivazione adeguata. Il semplice richiamo alla decisione di primo grado, senza esame delle censure d'appello, non soddisfa tale requisito quando non consente di comprendere il ragionamento del giudice.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. Le doglianze relative all'omessa pronuncia sono state assorbite a causa della cassazione della sentenza per motivazione apparente.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Riguarda il vizio di motivazione relativo a fatti controversi e decisivi. Anche questo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la sentenza è stata cassata per un vizio processuale preliminare.

  • Statuto dei diritti del contribuente, art. 12, commi 5 e 7

    La contribuente aveva invocato tali disposizioni per sostenere la nullità dell'avviso di accertamento, ma la relativa questione non è stata esaminata nel merito, essendo stata assorbita.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria deve spiegare in modo concreto e comprensibile le ragioni della decisione, confrontandosi con i motivi specificamente dedotti dalle parti.
  • Il mero richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado non è sufficiente quando il giudice d'appello non dimostra di avere esaminato autonomamente le censure proposte.
  • La motivazione è apparente quando esiste solo formalmente, ma è talmente laconica, generica o contraddittoria da non consentire di ricostruire il ragionamento seguito dal giudice.
  • La cassazione per motivazione apparente non determina automaticamente la vittoria nel merito di una delle parti: normalmente comporta il rinvio al giudice competente per un nuovo esame.
  • Quando la sentenza viene cassata per un vizio preliminare di motivazione, gli altri motivi di ricorso e le questioni incidentali possono essere dichiarati assorbiti e dovranno eventualmente essere valutati dal giudice del rinvio.
  • In materia di agevolazioni fiscali, il contribuente deve dimostrare la concreta sussistenza dei requisiti previsti dalla norma, mentre il giudice deve motivare specificamente sull'effettiva strumentalità, inerenza e qualificazione degli investimenti o dei costi.

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