Sentenza del 14/06/2017 n. 2655 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Contributo unificato - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Obbligatorietà - Soggetto deputato all'accertamento e alla riscossione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione del contributo unificato ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e, in particolare, l'individuazione del soggetto pubblico deputato ad accertarlo e riscuoterlo. L'art. 13, comma 6, lettera e), del d.P.R. 115/2002 ha previsto il contributo unificato per tali ricorsi anche quando non siano successivamente trasposti in sede giurisdizionale. Poiché la norma non disciplina compiutamente le modalità operative, la Pubblica amministrazione ha adottato misure organizzative per attribuire l'accertamento all'amministrazione che ha emanato l'atto impugnato.
La decisione
La previsione del contributo unificato è ritenuta applicabile ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica indipendentemente dalla loro trasposizione in sede giurisdizionale. L'accertamento e la riscossione sono affidati, secondo le misure organizzative adottate dalla Pubblica amministrazione, all'amministrazione che ha emesso l'atto impugnato. Il testo non indica una decisione puntuale, né consente di ricostruire con certezza l'esito processuale formale del ricorso.
Norme richiamate
Art. 13, comma 6, lettera e), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ha introdotto il contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.
Il contributo unificato è dovuto per il ricorso straordinario anche se il ricorso non viene trasposto in sede giurisdizionale.
Massime di principio
- Il contributo unificato può essere dovuto già per la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e non soltanto quando il procedimento venga successivamente trasferito davanti al giudice.
- Quando la legge individua l'obbligo tributario ma non disciplina in modo completo le modalità di accertamento e riscossione, l'amministrazione può adottare disposizioni organizzative per rendere operativo tale obbligo, purché coerenti con la norma primaria.
- In caso di ricorso straordinario, il riferimento organizzativo principale per l'accertamento del contributo è l'amministrazione che ha emanato l'atto impugnato.
- La mancata trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale non elimina automaticamente l'obbligo di pagamento del contributo unificato.
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