Cassazione Penale, Sentenza n. 28465/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il soggetto interessato, in esecuzione di due condanne per violazione degli obblighi di assistenza familiare, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza l'affidamento in prova, anche all'estero, oppure la detenzione domiciliare, in relazione a un ordine di esecuzione di pene concorrenti complessivamente pari a un anno e sei mesi di reclusione. Il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato l'istanza. Contro tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo la fallacia argomentativa del provvedimento impugnato. Nel corso del giudizio di legittimità è però emerso che, dopo la proposizione del ricorso, la pena oggetto dell'ordine di esecuzione era stata integralmente espiata, per effetto dell'unificazione dei titoli esecutivi, della fungibilità con altra misura cautelare e della liberazione anticipata. Da ciò la Corte ha tratto la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che l'interesse a impugnare debba essere attuale, concreto e persistente fino alla decisione; poiché il ricorrente aveva nel frattempo espiato integralmente la pena cui si riferiva l'istanza di misura alternativa, l'eventuale annullamento del provvedimento di rigetto non avrebbe più comportato alcuna utilità pratica. In considerazione della mancanza di soccombenza neppure virtuale, non sono state poste a carico del ricorrente né le spese processuali né la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
L'interesse a impugnare è una condizione dell'impugnazione e deve essere valutato in chiave utilitaristica, come esigenza di rimuovere uno svantaggio processuale e conseguire una decisione più favorevole e coerente con il sistema.
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'interesse a impugnare deve essere attuale, concreto e persistente sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione.
- L'impugnazione è inammissibile quando, per una mutata situazione di fatto o di diritto sopravvenuta, la decisione richiesta non può più procurare alcuna utilità concreta all'impugnante.
- Nel giudizio di legittimità, la sopravvenuta integrale espiazione della pena cui si riferiva l'istanza di misura alternativa può elidere l'interesse a coltivare il ricorso contro il diniego di tale misura.
- In caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non si applicano spese e sanzione pecuniaria quando difetti anche una soccombenza solo virtuale.
Come è indicizzato
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