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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44739/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP per i reati contestati (artt. 648-ter e 416-bis c.p.). Il difensore denunciava carenza e insufficienza di motivazione: il Tribunale del riesame avrebbe omesso di motivare i criteri valutati limitandosi a richiamare la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., avrebbe richiamato indizi non oggetto di gravame, non avrebbe considerato le dichiarazioni rese dal ricorrente in interrogatorio indicative di mancata pericolosità e non avrebbe spiegato la sussistenza del pericolo di reiterazione, nonostante il GIP avesse ritenuto mancanti i gravi indizi relativamente all'art. 416-bis.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato l'ordinanza del Tribunale del riesame per motivazione insufficiente: sebbene il Tribunale abbia richiamato la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 c.p.p., non ha spiegato in che modo risultasse che il ricorrente abbia continuato a occuparsi degli investimenti illeciti dopo l'arresto di altro soggetto né quali contatti con ambienti criminali giustificassero il permanere della misura. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 275

    La sentenza richiama la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista per i reati indicati all'art. 275 comma 3; tale presunzione prevale sulle norme generali (art. 274) ma richiede comunque una motivazione concreta quando si afferma che il ricorrente ha mantenuto contatti o attività criminose

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Norma generale sulle misure cautelari; la Corte osserva che l'art. 275, essendo speciale, prevale ma non esonera dal fornire motivazione specifica

  • Codice penale, art. 648-ter e art. 416-bis

    art. 648-ter c.p.; art. 416-bis c.p.

    Sono le fattispecie penali per le quali l'imputato era indagato; la valutazione degli indizi relativa all'art. 416-bis è risultata centrale e la Corte rileva la contraddittorietà rispetto al giudizio del GIP

  • Codice di procedura penale, art. 309

    Norma richiamata per la competenza del Tribunale di rinvio; la Cassazione dispone il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente ai sensi di questa norma

  • Giurisprudenza citata: Sez.5, n. 4950 del 07/12/2021, Andreano, Rv. 282865

    Sez.5, n. 4950 del 07/12/2021

    Precedente che afferma la prevalenza, in quanto speciale, della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 comma 3; la Corte richiama il principio ma ne impone l'applicazione motivata nel caso concreto

Massime di principio

  • Quando il riesame riguarda esclusivamente le esigenze cautelari, il giudice deve motivare specificamente la valutazione di pericolosità, reiterazione e contatti con ambienti criminali, non potendo limitarsi a un richiamo generico alla presunzione di cui all'art. 275 c.p.p.
  • La presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. è rilevante e prevalente rispetto alle disposizioni generali, ma può essere contrastata da adeguata motivazione e spiegazione dei fatti che giustificano l'applicazione della misura.
  • Se il GIP ha ritenuto mancanti gravi indizi rispetto a taluni reati (es. 416-bis), il Tribunale del riesame non può sostenere il contrario senza affrontare e confutare espressamente le ragioni del GIP; altrimenti la motivazione è contraddittoria.
  • Le dichiarazioni rese dall'indagato in interrogatorio, se attinenti alla valutazione della pericolosità personale, devono essere esaminate e valutate dal giudice del riesame nella motivazione della misura.
  • Insufficiente motivazione circa la sussistenza del pericolo di reiterazione o dei contatti con ambienti criminali determina annullamento dell'ordinanza e rinvio per nuovo giudizio.
  • Per contestare la misura cautelare in casi analoghi, è utile documentare e far emergere elementi che smentiscano la persistenza di ruoli o contatti criminali (es. prova di inattività, testimonianze, elementi lavorativi concreti) affinché la presunzione prevista dall'art. 275 possa essere effettivamente contrastata.

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