Cassazione Civile, Ordinanza n. 07044/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'ICI dovuta per gli anni 2005-2010 su un'area che la società sosteneva essere pertinenza di un fabbricato industriale e, quindi, non autonomamente imponibile o comunque da valutare diversamente; la CTR aveva invece ritenuto l'area autonoma e edificabile, rideterminando il valore imponibile in euro 149.000. La ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: (1) violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo per la mancata qualificazione del terreno come pertinenza del fabbricato, valorizzando la dichiarazione originaria del 1993; (2) ulteriore censura sulla medesima qualificazione del terreno e sull'accertamento di merito compiuto dal giudice di appello; (3) contestazione dell'apparato sanzionatorio, assumendo di non aver omesso la dichiarazione e che, in ogni caso, le sanzioni fossero eccessive; (4, indicato anche come 2 bis) omessa pronuncia sulla domanda di applicazione della continuazione in relazione alle sanzioni per omessa dichiarazione, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato solo il quarto motivo, relativo all'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della continuazione per le sanzioni, richiamando il principio secondo cui, in tema di ICI, l'omessa presentazione della dichiarazione per più annualità non impedisce l'applicazione del regime della continuazione ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997. Ha invece rigettato i primi tre motivi, reputando le censure sulla pertinenzialità e sulla misura delle sanzioni infondate perché dirette a sollecitare un nuovo giudizio di merito o comunque non idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 62, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla qualificazione del bene ai fini ICI.
art. 2, d.lgs. n. 504 del 1992
Richiamato dalla ricorrente per contestare la tassabilità del terreno e la sua qualificazione come pertinenza.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Invocato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 10, d.lgs. n. 504 del 1992
Richiamato nel terzo motivo di ricorso sulla pretesa illegittimità delle sanzioni.
artt. 6 e 10, L. n. 212 del 2000
Richiamati nel terzo motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio e sui principi dello statuto del contribuente.
artt. 5, 6, 7 e 12, d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamati in relazione alle sanzioni amministrative tributarie e alla disciplina della continuazione.
art. 14, d.lgs. n. 473 del 1997
Indicata come base normativa delle sanzioni per omessa dichiarazione, ritenute applicate entro il minimo e massimo previsto.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997
La Corte afferma che è applicabile il regime della continuazione anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione ICI per più periodi d'imposta, trattandosi di condotte oggettivamente e strettamente collegate.
Massime di principio
- In materia di ICI, la qualificazione di un'area come autonoma ed edificabile o come pertinenza del fabbricato è un accertamento di merito censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge effettivamente dedotti, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella del giudice di appello.
- La mera indicazione originaria di un bene come esente o non imponibile non è di per sé decisiva a dimostrare la pertinenzialità del terreno, quando il giudice di merito accerti che l'esenzione dipendeva da diversa ragione fattuale, come la natura incolta e non edificabile del fondo.
- Le censure che mirano in sostanza a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti non sono ammissibili in cassazione se non sono accompagnate da uno specifico vizio motivazionale riconducibile ai parametri dell'art. 360 c.p.c.
- In tema di omessa dichiarazione ICI per più annualità, le sanzioni sono applicabili per ciascun periodo d'imposta, ma ciò non esclude l'applicazione della continuazione ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997, ove le omissioni costituiscano condotte tra loro oggettivamente e strettamente collegate.
- L'omessa pronuncia del giudice di merito su una domanda di applicazione della continuazione sanzionatoria integra vizio denunciabile in cassazione e comporta cassazione con rinvio per la rideterminazione delle sanzioni secondo il cumulo giuridico.
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