Sentenza n. 751/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 29.11.2024, n. 1226.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 29 novembre 2024, n. 1226, avente ad oggetto l'attribuzione della carta del docente per cinque annualità scolastiche
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 29 novembre 2024, n. 1226. Tale sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non ha contestato nel merito la domanda e non ha provveduto spontaneamente. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme relative alle cinque annualità. Per il caso di protratta inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro ulteriori 30 giorni. Su richiesta della parte e ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha inoltre applicato una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto per procedere giudizialmente all'esecuzione del titolo nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In presenza di una richiesta di parte e dell'inottemperanza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare una somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni, unitamente alla mancata esecuzione del giudicato, legittima il giudice a ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta già nella sentenza, prevedendo il suo intervento sostitutivo entro un termine successivo qualora l'amministrazione persista nell'inadempimento.
- Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione e cessazione al momento dell'adempimento o dell'insediamento del commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata costituzione dell'amministrazione ritualmente intimata e l'assenza di contestazioni nel merito, insieme alla persistente inosservanza del giudicato, consentono di ritenere fondata la domanda esecutiva quando il contenuto dell'obbligo amministrativo risulta determinato dal titolo giudiziale.
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