Cassazione Penale, Sentenza n. 13407/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce un unico motivo: violazione degli artt. 321 c.p.p. e 648 c.p. e carenza di motivazione in relazione alla sussistenza del reato presupposto di ricettazione. Si contesta che i giudici di merito abbiano fondato il fumus del reato esclusivamente su elementi congetturali e ambigui: consistente somma in banconote di piccolo taglio, inattendibilità delle spiegazioni dell'indagato e modesta entità dei redditi leciti. Mancava, a detta del ricorrente, l'individuazione della tipologia del reato presupposto, il nesso di derivazione tra il denaro sequestrato e fatti specifici e la prova del rapporto di pertinenzialità del denaro rispetto a un reato identificato.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso ritenendo la motivazione impugnata assolutamente carente. Ha affermato che, per disporre il sequestro in relazione all'art. 648 c.p., è necessaria l'individuazione almeno tipologica del reato presupposto e una motivazione che dimostri indiziariamente la congruenza della fattispecie prospettata con i fatti. La motivazione del Tribunale di Milano è stata ritenuta meramente congetturale e incapace di identificare il reato presupposto o il collegamento tra il danaro (229.940,00 euro) e una specifica fattispecie criminosa (anche richiamando l'art. 131-ter d.lgs. 385/1993). Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del 12.11.2025 e il decreto di sequestro del GIP del 18.09.2025 e ha ordinato la restituzione all'avente diritto del denaro sequestrato; ha altresì disposto la comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di motivazione degli atti giurisdizionali; nel caso concreto è stato ritenuto violato per carenza assoluta di motivazione dell'ordinanza impugnata
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione; la Corte ricorda che, per fondare un sequestro preventivo su questa fattispecie, occorre individuare almeno la tipologia del reato presupposto da cui derivano i beni sequestrati
art. 131-ter d.lgs. 385/1993
Richiamato come possibile riferimento a ipotesi di attività riconducibili a servizi di pagamento non leciti; la Corte ha rilevato che i giudici non hanno spiegato in che misura il denaro sequestrato derivi da una specifica violazione richiamata da questa norma
art. 626 cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa alla comunicazione della decisione al Procuratore generale; la Corte dispone l'immediata comunicazione per quanto di competenza
Massime di principio
- Per disporre il sequestro preventivo in relazione a reati come la ricettazione (art. 648 c.p.) è necessario individuare almeno la tipologia del reato presupposto: non basta l'affermazione generica di un "possesso ingiustificato"
- La motivazione del provvedimento cautelare deve esporre elementi logico-fattuali concreti e non congetture; indicazioni quali piccole banconote, redditi modesti o versioni ritenute inattendibili, se non collegate a fatti specifici, non sono sufficienti
- Il giudice deve valutare e argomentare anche le possibili cause lecite alternative della disponibilità del denaro; l'assenza di questa valutazione può rendere la motivazione apparente e portare all'annullamento
- Il semplice possesso di somme ingenti, da solo, non configura automaticamente il presupposto per misure reali se non è dimostrato il nesso con una concreta ipotesi delittuosa
- Quando la motivazione è carente o illogica la Corte di legittimità può annullare il provvedimento senza rinvio e disporre la restituzione dei beni sequestrati
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13325/2026 del 13/04/2026
- Sentenza penale · 13 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13326/2026 del 13/04/2026
- Sentenza penale · 13 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13328/2026 del 13/04/2026
- Sentenza penale · 13 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13330/2026 del 13/04/2026
- Sentenza penale · 13 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13332/2026 del 13/04/2026
- Sentenza penale · 13 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13333/2026 del 13/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →