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Sentenza

Sentenza n. 556/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del parere dell'Agenzia del Demanio in data 26.5.2021 e, per quanto possa occorrere, per l'annullamento in parte qua della determinazione del Responsabile Area Amministrativa del Comune di Ameglia 1.10.2021, n. 503 di conclusione della conferenza di servizi in sede decisoria relativa al progetto per la “Realizzazione di una Marina (Darsena) scavata a secco in proprietà privata in sponda sinistra del fiume Magra, nel Comune di Ameglia (SP)”, del verbale della Conferenza di Servizi del 27.5.2021, del parere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile – Capitaneria di Porto della Spezia in data 14.6.2021 nella parte in cui recepiscono il parere dell'Agenzia del Demanio 26.5.2021, nonché unitamente a tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, se lesivi e per l'accertamento del pieno diritto dominicale e della natura privata delle aree interessate dalla realizzazione della nuova darsena scavata “a secco”, con ogni conseguente statuizione anche in punto di condanna al risarcimento dei danni.

Giustizia amministrativa202200017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: parere dell'Agenzia del Demanio sulla demanialità delle acque e delle aree interessate dal progetto di darsena, nonché gli atti della conferenza di servizi e la determinazione comunale conclusiva

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti, che avevano presentato un progetto per la realizzazione di una darsena scavata a secco mediante lo scavo di un invaso artificiale collegato al fiume Magra, hanno impugnato il parere dell'Agenzia del Demanio del 26 maggio 2021, gli atti della conferenza di servizi e la determinazione comunale conclusiva del procedimento. Hanno chiesto anche l'accertamento del pieno diritto dominicale e della natura privata delle aree interessate, oltre al risarcimento dei danni. Le ricorrenti hanno dedotto vizi di carenza di istruttoria e motivazione ed errore di fatto in relazione alla ritenuta appartenenza al demanio pubblico delle acque e delle aree coinvolte. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia spettasse al giudice ordinario; il TAR ha esaminato d'ufficio la questione individuando tuttavia la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La controversia non appartiene al giudice amministrativo ordinario né, per la domanda di accertamento dominicale, al giudice ordinario, poiché gli atti impugnati incidono direttamente e immediatamente sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio. Il progetto comporta infatti la realizzazione di un invaso artificiale collegato al fiume Magra e gli atti impugnati prevedono la necessità di un titolo concessorio per l'utilizzo dello specchio acqueo creato, nonché ulteriori valutazioni dell'Autorità marittima sull'appartenenza delle acque e sulle eventuali azioni previste dal codice della navigazione. Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933, la giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche comprende i ricorsi contro provvedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche quando essi incidano in modo diretto e immediato, anche se emanati da amministrazioni non istituzionalmente preposte al settore. Il processo può essere riassunto dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'Amministrazione "in materia di acque pubbliche"

    Attribuisce al Tribunale superiore delle acque pubbliche la giurisdizione di legittimità in unico grado sui provvedimenti amministrativi che incidono direttamente e immediatamente sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio, anche se emanati da organi diversi da quelli istituzionalmente preposti alla materia.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Il processo potrà essere proseguito dinanzi a tale giudice mediante riassunzione a cura della parte interessata, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza

    Consente la prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione mediante riassunzione nel termine indicato.

  • art. 14, comma 2, l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento della conferenza di servizi decisoria nell'ambito della quale sono stati adottati gli atti impugnati; il richiamo non modifica il riparto di giurisdizione determinato dall'incidenza diretta degli atti sul regime delle acque pubbliche.

Massime di principio

  • La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche sussiste per le controversie relative a provvedimenti amministrativi che incidano in modo diretto e immediato sul regime delle acque pubbliche o del relativo demanio, anche quando gli atti siano emanati da amministrazioni non istituzionalmente preposte alla tutela delle acque.
  • La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche comprende gli atti che, incidendo sulla realizzazione, sospensione, modificazione o eliminazione di opere riguardanti acque pubbliche, concorrano concretamente a disciplinarne le modalità d'uso o incidano sulla struttura e consistenza dei beni demaniali.
  • L'inserimento di un atto in una conferenza di servizi decisoria non determina, di per sé, la giurisdizione del giudice amministrativo: il riparto dipende dalla natura e dall'incidenza sostanziale dell'atto impugnato.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche, il processo può essere riassunto dinanzi a quest'ultimo nel termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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