Ordinanza n. 92/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento PG/2026/0003203 del 16.02.2026 del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali di AREUS (doc. 5), recante la comunicazione di esclusione della ricorrente dalla procedura di affidamento avviata con Deliberazione AREUS n. 233 del 5.12.2025 (doc. 1) avente ad oggetto “Servizio emergenza – urgenza di base. Avvio manifestazione di interesse rivolta agli Enti del Terzo Settore presenti nel territorio regionale che operano nel settore trasporto con ambulanza, per l’affidamento delle postazioni di base resesi vacanti nei Comuni di Cagliari, Silius, Bari Sardo, Santu Lussurgiu e Ittiri”; del provvedimento PG/2026/0004346 del 2.03.2026 del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali di AREUS (doc. 7) con cui è stata confermata l’esclusione della ricorrente dalla predetta procedura, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, quali l’eventuale aggiudicazione e l’affidamento della postazione ad altro operatore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla manifestazione di interesse per l’affidamento di postazioni del servizio di emergenza-urgenza di base e successiva conferma dell’esclusione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui AREUS l’ha esclusa dalla procedura di affidamento, sostenendo che l’Amministrazione avesse erroneamente ritenuto insufficiente la documentazione relativa all’individuazione del Presidente e legale rappresentante dell’associazione. Secondo la ricorrente, il precedente Presidente risultava ancora titolare della carica, poiché la nomina del nuovo Presidente, deliberata il 15 gennaio 2026, avrebbe prodotto effetti soltanto dopo la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e l’iscrizione nel RUNTS. La ricorrente ha inoltre contestato l’effetto definitivo attribuito alla prima esclusione e la mancata valutazione della documentazione ulteriore trasmessa successivamente, prospettando l’illegittimità dell’esclusione e chiedendo la sospensione cautelare dei provvedimenti. AREUS aveva richiesto la trasmissione del verbale di nomina del legale rappresentante in carica, avvertendo che la mancata produzione della documentazione completa entro quattro giorni lavorativi avrebbe comportato l’esclusione. In risposta, la ricorrente aveva trasmesso un verbale risalente al 1° gennaio 1997, coincidente con la costituzione dell’ente; l’Amministrazione lo aveva ritenuto inidoneo, considerato che lo Statuto prevedeva una durata triennale della carica presidenziale. Si sono costituiti anche l’operatore controinteressato Omnibus Odv e AREUS.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, ferma la più approfondita valutazione riservata alla fase di merito. Quanto al fumus, il Collegio ha ritenuto plausibile la legittimità dell’esclusione, poiché la documentazione trasmessa in esito alla richiesta di integrazione non dimostrava chi fosse il legale rappresentante in carica: il verbale del 1997, isolatamente considerato, non era idoneo a provare una carica avente durata triennale. Il Collegio ha applicato il principio secondo cui, quando il soccorso istruttorio sia stato attivato in modo pieno ed esaustivo e il concorrente non abbia adempiuto correttamente alla richiesta, non sussiste un diritto a una seconda possibilità di regolarizzazione. Ne consegue che l’esclusione era già stata disposta con il provvedimento del 16 febbraio 2026; la documentazione ulteriore prodotta dopo tale atto non imponeva all’Amministrazione una nuova valutazione, costituendo una chance ulteriore e non dovuta di soccorso istruttorio. Quanto al periculum, il Collegio ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla celere conclusione della procedura relativa a un servizio di emergenza-urgenza. AREUS aveva già disposto dal 19 febbraio 2026 l’affidamento provvisorio alla controinteressata e stava svolgendo le verifiche necessarie per l’affidamento definitivo. Il pregiudizio della ricorrente è stato ritenuto essenzialmente patrimoniale e quindi risarcibile per equivalente; il servizio pubblico non risultava compromesso nelle more. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha valutato fumus boni iuris e periculum in mora e ha respinto la domanda di sospensione.
art. 97 Cost.
Richiamato indirettamente attraverso il principio di solidarietà sociale di ascendenza costituzionale e l’esigenza di celere conclusione della procedura di evidenza pubblica.
Massime di principio
- Quando la stazione appaltante abbia attivato il soccorso istruttorio in modo pieno ed esaustivo, il concorrente che non abbia adempiuto correttamente alla richiesta non può pretendere una seconda finestra di regolarizzazione né dolersi della mancata richiesta di ulteriori chiarimenti, quando ciò comprometterebbe la celere conclusione della procedura e l’interesse pubblico sottostante.
- La documentazione prodotta in risposta al soccorso istruttorio deve essere concretamente idonea a dimostrare il requisito o la circostanza richiesta; un documento risalente e isolato, non coerente con la durata statutaria della carica da provare, non è sufficiente a dimostrare la titolarità attuale della rappresentanza dell’ente.
- Una volta adottato il provvedimento di esclusione per mancato o insufficiente adempimento al soccorso istruttorio, la successiva produzione spontanea di documentazione non obbliga la stazione appaltante ad accordare un ulteriore soccorso istruttorio, salva la valutazione di merito sulla legittimità dell’esclusione.
- Nella tutela cautelare, l’interesse pubblico alla celere conclusione di una procedura diretta all’affidamento di un servizio di emergenza-urgenza può prevalere sull’interesse patrimoniale dell’operatore escluso, quando il servizio continui a essere assicurato mediante affidamento provvisorio e il pregiudizio dedotto sia risarcibile per equivalente.
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