Sentenza n. 93/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell'istanza avanzata in data 30.1.2024 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte da fonte agrivoltaica, denominato "NEX 051 - San Pancrazio", di potenza pari a 68,05 MWp da realizzarsi nei Comuni di San Donaci (BR) e San Pancrazio Salentino (BR), in località “Mass. San Marco”, e relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Cellino San Marco (BR); e, per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte delle diffide al rilascio del parere di competenza e alla conclusione del procedimento, trasmesse dalla società San Pancrazio Solar S.r.l. al MASE in data 6 maggio 2025 e in data 18 luglio 2025; nonché per la condanna - dell'Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006; - a rimborsare alla ricorrente, ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, il 50% dei diritti di istruttoria versati pari a € 34.277,72.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di VIA per un impianto agrivoltaico e sulle successive diffide alla conclusione del procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e in particolare della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, rispetto all'istanza del 30 gennaio 2024 per il rilascio della VIA relativa a un impianto agrivoltaico di potenza pari a 68,05 MWp, nonché alle diffide del 6 maggio e del 18 luglio 2025. Ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2 e 6 della l. n. 241/1990, degli artt. 8, 20, 22, 23 e 25 del d.lgs. n. 152/2006, dei principi di doverosità, buon andamento, efficienza, economicità, imparzialità, giusto procedimento, tutela dell'affidamento e massima diffusione delle fonti rinnovabili, nonché del regolamento UE 2022/2057 e della direttiva UE 2023/2413. È stata inoltre proposta domanda di accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, pari a 34.277,72 euro, ai sensi degli artt. 25, comma 2-ter, e 33 del d.lgs. n. 152/2006. Il progetto rientrava nell'Allegato I-bis alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006; dopo la verifica positiva della completezza documentale era stato pubblicato l'avviso ex art. 24 il 2 aprile 2024 e, a seguito delle integrazioni, un secondo avviso l'11 febbraio 2025, con consultazione conclusa il 26 febbraio 2025. Nonostante ciò, erano scaduti i termini ordinari e suppletivi, compresi quelli per l'esercizio del potere sostitutivo, senza conclusione del procedimento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato l'illegittimità del silenzio ministeriale, ritenendo pacifica la sussistenza dell'obbligo del Ministero di concludere il procedimento VIA con un provvedimento espresso e motivato. Tale obbligo è autonomo e permane anche quando la Commissione tecnica PNRR-PNIEC non abbia predisposto lo schema di provvedimento o altre amministrazioni coinvolte non abbiano espresso il proprio parere: i ritardi degli altri soggetti procedimentali non esonerano il Ministero dall'obbligo di provvedere. Considerato il superamento di tutti i termini previsti dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, il Ministero è stato condannato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., ad adottare un provvedimento espresso entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stata riservata, previa istanza della parte, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il TAR ha inoltre accertato il diritto della società al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria: poiché era documentato il pagamento di 34.277,72 euro e non vi era stata contestazione, il Ministero è stato condannato a corrispondere 17.138,86 euro. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese sono state compensate nei rapporti con le altre amministrazioni.
Norme richiamate
artt. 1, 2 e 6 l. n. 241/1990
Impongono il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa e dell'obbligo di conclusione del procedimento, secondo il giudice violato dall'inerzia ministeriale.
art. 23 d.lgs. n. 152/2006
Disciplina l'avvio del procedimento di VIA e fonda l'obbligo dell'amministrazione competente di provvedere sull'istanza.
art. 24 d.lgs. n. 152/2006
Rileva per la pubblicazione dell'avviso al pubblico e lo svolgimento della fase di consultazione.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006
Prevede il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria quale conseguenza diretta e automatica del superamento dei termini di conclusione del procedimento VIA.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. n. 152/2006
Individua termini suppletivi rilevanti anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo, anch'essi superati nel caso concreto.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, accertata l'illegittimità del silenzio, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato.
art. 33 d.lgs. n. 152/2006
Richiamato quale ulteriore base normativa della domanda di rimborso dei diritti di istruttoria.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha un obbligo autonomo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, anche quando la Commissione tecnica competente non abbia predisposto lo schema di provvedimento o un'altra amministrazione coinvolta non abbia espresso il proprio parere.
- I ritardi o le inerzie degli altri soggetti coinvolti nel procedimento di VIA non esonerano il Ministero competente dall'obbligo di provvedere entro i termini stabiliti dalla disciplina ambientale.
- Quando nel procedimento di VIA siano scaduti i termini ordinari e quelli suppletivi previsti dalla legge senza l'adozione del provvedimento finale, il silenzio dell'amministrazione è illegittimo e il giudice può ordinarle di concludere il procedimento entro un termine specifico, riservando, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
- Il superamento dei termini di conclusione del procedimento di VIA determina automaticamente, ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, il diritto dell'operatore economico al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati e il corrispondente obbligo di pagamento dell'amministrazione.
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