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Sentenza

Sentenza n. 1940/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’ottemperanza della sentenza del Tar Lazio, sez. V-ter, 26.6.2025, n. 12711, resa sul ricorso con n.r.g. 4479/2025, nella parte in cui condanna il Ministero dell’istruzione e del merito “al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 750,00, oltre iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del difensore, avv. Annamaria Giannola, dichiaratasi antistatario”, con la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;

Giustizia amministrativa202515082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V-terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 12711 del 26 giugno 2025 nella parte relativa alla condanna al pagamento di 750 euro, oltre IVA e CPA, per spese processuali distratte in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’istruzione e del merito all’obbligo di pagare le spese processuali liquidate nella sentenza ottemperanda e distratte in suo favore quale difensore antistatario. La sentenza era stata notificata al Ministero il 26 giugno 2025; il ricorso è stato notificato il 26 novembre 2025 e depositato il 9 dicembre 2025, quindi dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Non risultava alcun adempimento dell’Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale, previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 quale spatium deliberandi per l’Amministrazione e condizione per l’esperimento dell’azione esecutiva anche nei confronti delle sentenze amministrative. Accertata l’inerzia ministeriale, ha ordinato al Ministero di pagare le spese legali liquidate nella sentenza ottemperanda entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del competente Dipartimento ministeriale quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 30 giorni per dare piena esecuzione al giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine di giorni 120 dalla notifica del titolo

    Il termine dilatorio costituisce uno spatium deliberandi per l’Amministrazione e una condizione per l’esperimento dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione, anche con riferimento alle sentenze del giudice amministrativo.

  • art. 22, comma 3, c.p.a.

    La ricorrente, avvocata, è stata ammessa a difendersi personalmente nel giudizio.

Massime di principio

  • Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, opera anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo e costituisce condizione per proporre l’azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Decorso il termine dilatorio e accertata la mancata esecuzione di una sentenza amministrativa contenente una condanna pecuniaria, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato.
  • In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nell’organo amministrativo competente, anche con facoltà di delega, per l’esecuzione sostitutiva del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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