Cassazione Penale, Sentenza n. 19875/2025 del 28/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 10/10/2024 con cui la Corte d'appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da Bianchi avverso il diniego di revoca della confisca di un immobile adibito a studio medico. Bianchi deduceva: (i) nullità della confisca disposta ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p. per fatti anteriori all'entrata in vigore della norma, richiamando la sentenza S.U. n. 20793/2021; (ii) assenza di motivazione a giustificare la confisca 'facoltativa' in presenza della dichiarazione di prescrizione dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che la revoca della confisca in sede esecutiva può essere chiesta solo dal terzo estraneo al giudizio e non dall'imputato che avrebbe potuto sollevare le stesse questioni nel giudizio di cognizione, per effetto della formazione del giudicato. Ha ritenuto la confisca dell'immobile prevista in base all'art. 586-bis comma 6 c.p. come obbligatoria e dunque non revocabile dall'imputato anche a fronte della dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 586-bis cod. pen.
"è sempre ordinata la confisca dei farmaci .. e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato"
La Corte ha interpretato la norma come fonte di confisca obbligatoria per i beni utilizzati o destinati alla commissione del reato; tale confisca rimane efficiente anche dopo la dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione e non è revocabile dall'imputato.
art. 240 comma 1 cod. pen.
La confisca disposta nella sentenza di condanna fa stato (efficacia della statuizione di confisca contenuta nel giudicato) e non è soggetta a revoca in sede esecutiva da parte dell'imputato che poteva sollevare le obiezioni nel giudizio di cognizione.
art. 578-bis cod. proc. pen.
La censura del ricorrente fondata su questa norma è stata ritenuta inammissibile perché le questioni relative alla applicabilità della norma e alla sua possibile retroattività dovevano essere dedotte nel giudizio di cognizione; non vale a giustificare la revoca in sede esecutiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 416 cod. pen.
Norma sostantiva relativa al reato di associazione a delinquere contestato nel procedimento di merito; contestazione che ha fatto parte del quadro fattuale da cui è derivata la confisca.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione dell'ammenda equitativa: la Corte ha ritenuto non sussistere dolo o colpa grave nel comportamento processuale del ricorrente, ma ha comunque disposto il versamento di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La revoca della confisca in sede esecutiva è rimessa, di regola, al terzo non parte del giudizio di cognizione; l'imputato non può ottenere revoca con argomenti che avrebbe potuto sollevare nel processo principale per effetto del giudicato.
- Le disposizioni che prevedono confisca obbligatoria (es. art. 586-bis c.p.) operano anche quando i reati risultino estinti per prescrizione e la statuizione di confisca efficace in sede di cognizione non è soggetta a nuovo esame in sede esecutiva da parte dell'imputato.
- Questioni di illegittimità o di applicazione temporale di norme (retroattività, entrata in vigore) devono essere sollevate nel giudizio di merito; non costituiranno di norma motivo idoneo a revocare misure già decise con sentenza passata in giudicato.
- Il giudice dell'esecuzione è limitato nella riconsiderazione delle statuizioni di confisca: può pronunciarsi solo su atti nuovi pertinenti o sulle eccezioni di terzi che dimostrino un diritto preferibile sul bene confiscato.
- Chi intende difendere i propri interessi relativi a beni oggetto di confisca dovrebbe far valere tutte le eccezioni e i profili di illegittimità nel corso del processo penale di cognizione, ovvero procedere come terzo proprietario, quando pertinente.
- La presentazione di ricorsi manifestamente infondati può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamenti equitativi (Cassa delle Ammende); la Corte valuta l'assenza di colpa grave ma può comunque disporre sanzioni pecuniarie in via equitativa.
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