Sentenza n. 2317/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Napoli n. 7122/2023 pubbl. il 27/11/2023 RG n. 21119/2022 - Sezione Lavoro- passata in giudicato con certificato del 17.03.2025, in atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7122/2023, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per complessivi 1.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 18 giugno 2025; nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall'art. 14 d.l. 669/1996, l'amministrazione non aveva fornito prova dell'adempimento. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell'amministrazione all'esecuzione, il pagamento del dovuto e la nomina di un commissario ad acta, oltre alle astreintes.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso. Ha verificato la rituale notificazione della sentenza ottemperanda, il passaggio in giudicato, il rispetto dei termini processuali per l'azione di ottemperanza e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine temporale fissato nella sentenza per la fruizione del beneficio era ormai decorso, il Ministero dovrà erogare il controvalore pecuniario del beneficio, pari a 1.000 euro, con interessi legali fino al soddisfo. Il giudice ha precisato che l'amministrazione non può avvantaggiarsi della propria inerzia e che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stato nominato sin d'ora, senza compenso e con facoltà di delega, un dirigente della Direzione generale competente quale commissario ad acta, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di provvedere anche agli adempimenti contabili necessari al pagamento. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi conformativi derivanti da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, oggetto della sentenza da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando la pubblica amministrazione non adempia agli obblighi da essa derivanti, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine previsto dal giudicato per la fruizione di un beneficio non può più essere rispettato per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, un'obbligazione fungibile di natura economica può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo.
- La pubblica amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare gli atti contabili necessari a rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta non comporta necessariamente l'applicazione di un'astreinte, la cui imposizione deve essere valutata equitativamente in relazione alle circostanze concrete.
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