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Sentenza

Sentenza n. 611/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione: a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella Parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti che Codesto Ecc.mo T.A.R. riterrà più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate).

Giustizia amministrativa202600300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova pratica a quiz e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova pratica e gli atti connessi, deducendo l’illegittimità della valutazione dei quesiti n. 4 e n. 6. Con il primo motivo ha sostenuto che la risposta indicata dalla commissione come corretta fosse errata e che fosse invece corretta la risposta da lui prescelta. Con il secondo motivo ha dedotto che, anche ritenendo corretta la risposta individuata dalla commissione per il quesito n. 6, fosse parimenti corretta la risposta fornita dal candidato, con conseguente ambiguità del quesito e illegittimità della valutazione. In via subordinata ha denunciato la violazione dell’art. 12 d.P.R. 220/2001, con riferimento alla tutela dell’anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Nel corso del giudizio l’ASL ha chiesto alla commissione di riesaminare i quesiti e ha depositato il verbale del 16 marzo 2026, con il quale sono stati attribuiti due punti a ciascuno dei quesiti n. 4 e n. 6 indipendentemente dalla risposta fornita, procedendo alla rideterminazione della graduatoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il riesame della commissione e la nuova attribuzione dei punteggi avessero integralmente soddisfatto l’interesse del ricorrente. In particolare, il nuovo punteggio attribuito per i quesiti n. 4 e n. 6 ha consentito al candidato di raggiungere almeno 14 punti, soglia prevista dall’art. 9 del bando per l’ammissione alla prova orale. Il Collegio ha escluso che ricorresse una mera sopravvenuta carenza di interesse, qualificando la situazione come cessazione della materia del contendere, poiché l’amministrazione aveva adottato una misura satisfattiva dell’interesse azionato. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l’ASL è stata condannata, in applicazione della soccombenza virtuale, al pagamento di 400 euro oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato, tenuto conto della serialità del contenzioso, del riesame tempestivo, della complessità tecnica delle questioni e della definizione del giudizio in sede camerale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il Collegio ha dato avviso di possibile adozione di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in sede camerale, previo avviso alle parti.

  • art. 30 c.p.a.

    per l’accertamento del diritto alla riammissione ... e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.

    È stato invocato dal ricorrente quale fondamento della domanda di reintegrazione in forma specifica, ma il giudizio è stato definito per cessazione della materia del contendere.

  • art. 12 d.P.R. 220/2001

    parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 12 del D.P.R. 220/2001 in ordine alle prescrizioni relative alla tutela dell’anonimato ed alla correttezza delle operazioni concorsuali

    È stato richiamato quale parametro delle regole di anonimato e correttezza delle operazioni concorsuali; il TAR non ha deciso nel merito la censura per il venir meno della materia del contendere.

  • art. 9 del bando di concorso

    soglia per l’ammissione all’orale

    Fissa, secondo quanto rilevato dal TAR, in 14 punti la soglia minima per l’ammissione alla prova orale.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, e non improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rideterminazione del punteggio concorsuale, operata dalla commissione mediante attribuzione del punteggio spettante indipendentemente dalla risposta fornita a quesiti ritenuti problematici, comporta la cessazione della materia del contendere se consente al candidato di superare la soglia prevista per l’ammissione alla fase successiva.
  • Anche quando il giudizio si conclude senza una pronuncia di merito, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, valutando l’esito ragionevolmente prevedibile delle censure e il comportamento processuale dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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