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Sentenza

Sentenza del 29/09/2021 n. 26497 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sulla determinazione della rendita catastale di un'unità immobiliare comprendente 12 aerogeneratori: la contribuente aveva escluso dal Docfa il palo/tower che sorregge l'aerogeneratore ritenendolo non rilevante fiscalmente in quanto componente impiantistica funzionale al processo produttivo (esente dalla stima diretta ai sensi della L. n. 208/2015, art.1, c.21). L'Agenzia rettificò la rendita includendo la torre come costruzione immobile. Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado (CTP e CTR Molise) hanno ritenuto che la torre fosse componente essenziale e funzionale all'impianto eolico e quindi esclusa dalla stima catastale; l'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che la torre, per le sue caratteristiche di solidità, stabilità e consistenza volumetrica, sia una costruzione rilevante ai fini catastali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, alla luce della L. n. 208/2015, art.1, c.21, l'elemento dirimente è la strumentalità della componente rispetto al processo produttivo: macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo sono esclusi dalla stima diretta anche se stabilmente infissi al suolo. La Corte ha confermato che la valutazione di fatto compiuta dalla CTR — secondo cui la torre costituisce componente essenziale, integrata con rotore e navicella e funzionale alla produzione di energia elettrica — è immune da censure in sede di legittimità. Pertanto la torre è stata esclusa dal computo della rendita catastale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21

    A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La Corte interpreta la norma ponendo al centro la funzionalità rispetto al processo produttivo: anche elementi stabilmente infissi al suolo possono essere esclusi dalla stima se hanno natura impiantistica e sono strumentali al processo produttivo (criterio sostanziale/funzionale, non meramente strutturale).

  • D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies (norma di interpretazione autentica)

    Norma richiamata a spiegare il precedente indirizzo secondo cui alcune costruzioni stabili e elementi mobili necessari all'attività industriale possono concorrere alla rendita catastale; la Corte ne ricostruisce l'evoluzione alla luce della successiva L. 208/2015.

  • L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244

    Richiamo normativo che in passato aveva confermato indirizzi interpretativi sulle istruzioni ministeriali per la determinazione della rendita delle unità speciali; usato nel contesto storico-normativo prima dell'entrata in vigore della L. 208/2015.

  • Circolare Agenzia del Territorio 30 novembre 2012, n. 6/2012

    Documento tecnico richiamato nel quadro normativo antecedente alla L. 208/2015 riguardante profili tecnico-estimativi per unità immobiliari a destinazione speciale e particolare.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 13 giugno 2016, n. 27/E

    L'Amministrazione finanziaria aveva interpretato la L. 208/2015 valorizzando le caratteristiche strutturali (solidità, stabilità, consistenza volumetrica) delle torri eoliche per includerle nella stima; la Corte non condivide un'interpretazione basata solo sulla struttura fisica, preferendo il criterio della strumentalità al processo produttivo.

Massime di principio

  • Per stabilire se una componente va inclusa nella rendita catastale ai sensi della L. 208/2015 occorre valutare la sua funzionalità rispetto al processo produttivo: se è un impianto/macchinario/attrezzatura funzionale al processo produttivo va esclusa dalla stima, anche se stabilmente infissa al suolo.
  • La consistenza strutturale o la stabile infissione al suolo (solidità, volumetria, basamento) non sono di per sé determinanti: rileva se l'elemento apporta utilità residua all'immobile al di fuori della funzione produttiva.
  • Il giudice del merito deve accertare i fatti (integrazione funzionale con altre parti dell'impianto, utilità residua, possibilità di rimozione senza pregiudizio) e tale accertamento è difficile da censurare in Cassazione se adeguatamente motivato.
  • Elementi integrati funzionalmente alla macchina produttiva (es. torre, rotore, navicella) che, se rimossi, renderebbero l'impianto inefficace, sono tipicamente esclusi dalla stima catastale.
  • Le circolari amministrative possono sostenere un'interpretazione diversa puntando sulle caratteristiche costruttive, ma la giurisprudenza di legittimità privilegia il criterio della strumentalità al processo produttivo disciplinato dalla legge.
  • In situazioni analoghe, è consigliabile documentare tecnicamente la funzione produttiva della componente (relazioni tecniche, progetto d'impianto, modalità di integrazione con il processo produttivo e destinazione d'uso) per sostenere l'esclusione dalla rendita.
  • Se la componente ha una potenziale utilità autonoma al di fuori dell'impianto produttivo (es. locali tecnici riutilizzabili, strutture che incrementano il valore del suolo indipendentemente dalla produzione) è più probabile che venga inclusa nella stima.
  • La distinzione è sostanziale e non meramente formale: gli uffici devono motivare l'inclusione con riferimenti alla funzionalità e alla utilità residua, mentre i contribuenti devono provare la strumentalità al processo produttivo.

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