Cassazione Civile, Ordinanza n. 33914/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, limitatamente alla statuizione sulle spese. Ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali e ha rinviato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato, affinché provveda a una nuova regolazione delle spese del giudizio di merito e anche alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di prestazioni assistenziali. Nel giudizio riunito a seguito delle contestazioni mosse sia dalla parte privata sia dall'INPS agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta nella fase sommaria, il tribunale aveva respinto l'opposizione dell'INPS, accolto quella della parte privata e modificato la decorrenza della prestazione dalla domanda amministrativa, oltre a liquidare le spese di lite in complessivi euro 2.800. La ricorrente ha censurato tale statuizione limitatamente alla liquidazione delle spese, denunciando violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 75 disp. att. c.p.c., dei decreti ministeriali sui parametri forensi richiamati (D.M. 55/2014, D.M. 37/2018, D.M. 147/2022), degli artt. 2, 4, 5, 9 e 12 della l. 49/2023, dell'art. 2233 c.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che il giudice di merito aveva liquidato un importo inferiore al minimo tariffario dovuto, senza indicare il criterio seguito e in violazione dei parametri applicabili. La Corte ha ritenuto fondato il motivo: per le controversie assistenziali il valore della causa, ai fini delle spese, si determina secondo l'art. 13, comma 1, c.p.c. e, se il titolo è controverso, in base all'ammontare di due annualità della prestazione; applicando tale criterio e i parametri del D.M. 147/2022, il compenso minimo risultava superiore a quello liquidato dal tribunale.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale norma violata per l'erronea liquidazione delle spese di lite in misura inferiore ai parametri applicabili.
art. 75 disp. att. c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nella regolazione delle spese.
D.M. 55/2014
Richiamato come parametro tariffario per la liquidazione dei compensi professionali, ma il giudice di merito non ha seguito correttamente i criteri applicabili.
D.M. 37/2018
Richiamato insieme agli altri decreti ministeriali sui parametri forensi.
D.M. 147/2022
Applicabile ratione temporis; la Corte lo utilizza per ricavare i valori minimi tariffari corretti e rileva che la liquidazione effettuata dal tribunale era inferiore alla soglia minima.
artt. 2, 4, 5, 9 e 12 l. 49/2023
Richiamati tra le disposizioni invocate a sostegno della censura sulla liquidazione delle spese.
art. 2233 c.c.
Richiamato in relazione ai criteri di determinazione del compenso professionale.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in collegamento con la dedotta lesione derivante dalla sotto-liquidazione delle spese.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in collegamento con la dedotta violazione dei principi del giusto processo.
art. 13, comma 1, c.p.c.
Usato per determinare il valore della causa nelle controversie assistenziali ai fini della liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della causa si determina secondo il criterio dell'art. 13, comma 1, c.p.c.; quando è controverso il titolo della prestazione, il valore va commisurato all'ammontare di due annualità della prestazione richiesta.
- Il giudice di merito che liquidi le spese in misura inferiore ai minimi tariffari applicabili viola la legge se non indica il criterio adottato e se non rispetta i parametri vigenti ratione temporis.
- La liquidazione giudiziale dei compensi professionali deve essere coerente con i parametri ministeriali applicabili al caso concreto e con il valore della controversia, non potendo collocarsi al di sotto della soglia minima risultante dal corretto calcolo tariffario.
- In sede di legittimità è censurabile per violazione di legge la statuizione sulle spese quando la parte indichi in modo specifico il parametro tariffario pertinente e consenta alla Corte una verifica diretta della correttezza del calcolo.
- La cassazione può essere limitata alla sola parte della decisione relativa alle spese, con rinvio al giudice di merito per la loro nuova liquidazione anche in relazione al giudizio di legittimità.
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