Sentenza n. 815/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 6.11.2024, n. 1086.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 6 novembre 2024, n. 1086, relativa all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti e difensore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 6 novembre 2024, n. 1086. Tale sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, a una ricorrente per le annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e a un altro ricorrente per le annualità 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo. Il Ministero era stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario. L’amministrazione, pur costituitasi, non ha formulato contestazioni di merito e non ha dato esecuzione al titolo nel termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l’inottemperanza dell’amministrazione e l’assenza di contestazioni sul merito. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Genova entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti, l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute e il pagamento delle spese di lite al difensore distrattario. Per l’eventualità di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell’amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro, oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni consente di procedere all’esecuzione forzata e, nel giudizio di ottemperanza, all’adozione delle misure necessarie per ottenere l’attuazione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, unitamente alla mancata esecuzione del giudicato, legittima il giudice amministrativo a ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.
- Quando l’amministrazione non contesta nel merito l’obbligo risultante dal titolo giudiziale e permane nell’inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può prescrivere specifiche modalità esecutive coerenti con il contenuto della sentenza, compreso l’accredito di somme e il pagamento delle spese liquidate con distrazione al difensore.
- In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato presso la struttura amministrativa competente, assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell’amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, le spese seguono la soccombenza; la loro liquidazione può essere contenuta anche in ragione del carattere seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio alle procedure esecutive mobiliari.
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