Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31160/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e altro reato non meglio specificato nel testo. Con il primo motivo ha contestato la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p., richiamando anche l'art. 59, comma 4, c.p., sostenendo in sostanza che le risultanze probatorie avrebbero dovuto condurre a una diversa qualificazione della condotta o comunque all'esclusione della punibilità. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione di legge per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e il secondo generico perché non si confrontava con le ragioni della sentenza impugnata, che valorizzavano anche un precedente a carico dell'imputato e la gravità della condotta.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Il provvedimento impugnato risulta avere affermato la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, richiamato dalla Corte di cassazione come base della sentenza di merito.

  • art. 393-bis c.p.

    La Corte rileva che la doglianza sulla mancata applicazione della causa di giustificazione è stata respinta perché le argomentazioni della sentenza impugnata, fondate sulle modalità concrete della condotta, erano logiche e coerenti.

  • art. 59, comma 4, c.p.

    È stato evocato in connessione con la censura sulla causa di giustificazione, senza che la Corte ravvisasse errori nella valutazione del giudice di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ritiene inammissibile la censura sulla particolare tenuità del fatto poiché non si confronta con le ragioni poste a base del diniego, tra cui un precedente dell'imputato e la gravità della condotta.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma richiamata come fattispecie oggetto della condanna di merito.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, si risolva in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata abbia motivato in modo logico e coerente sulla base delle risultanze processuali.
  • La censura sulla mancata applicazione dell'art. 393-bis c.p. non è scrutinabile in cassazione se non individua specifici vizi della motivazione e si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La doglianza relativa all'art. 131-bis c.p. deve confrontarsi puntualmente con le concrete ragioni del diniego espresse in sentenza; in difetto di specificità il motivo è inammissibile.
  • Ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto, è legittimo valorizzare la gravità della condotta e l'esistenza di precedenti a carico dell'imputato come elementi ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.