Ordinanza n. 1958/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’a.a. 2025/2026, presso l’Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. “semestre filtro” (o “semestre aperto”), indetta giusti D.M. n. 418 del 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 1 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026 (doc. n. 1), nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi (doc. n. 2), nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia e/o, comunque, nella parte in cui non prevede l’inclusione e l’accesso della stessa parte ricorrente alla graduatoria medesima, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025 2026” e dei relativi Allegati (doc. n. 3), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati (doc. n. 4), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati (doc. n. 5), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM 46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi 2 UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati (doc. n. 6), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, pubblicato in data 23.12.2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati (doc. n. 7), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly (doc. n. 8) e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorchè non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorchè non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 8.1.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse (doc. n. 9); nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 5.2.2026 (doc. n. 9 bis); nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17.2.2026 (doc. n. 9 ter); U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025 (doc. n. 10); nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia. E per ottenere - l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale; - l’accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 8 gennaio 2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 26.1.2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17.2.2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 2025/2026, graduatoria nazionale e atti della procedura del semestre filtro, inclusi i decreti ministeriali attuativi, nonché dinieghi o limitazioni dell'accesso documentale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la disciplina e gli esiti della procedura nazionale di accesso al secondo semestre dei corsi di medicina e chirurgia, chiedendo in via principale l'ammissione, anche in sovrannumero, e in subordine l'assegnazione di posti vacanti o l'annullamento della procedura e della graduatoria. Ha contestato, tra l'altro, il decreto ministeriale sopravvenuto che ha modificato i criteri di formazione della graduatoria consentendo l'inserimento di candidati con una sola sufficienza e il recupero di voti rifiutati; la violazione della legge delega e del decreto legislativo attuativo; la lesione della par condicio, dell'imparzialità, dell'uguaglianza, della buona fede e dell'affidamento; la diversa composizione delle commissioni e l'asserita disomogeneità delle correzioni; l'erroneità o ambiguità di alcuni quesiti, comprese le domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica del 10 dicembre 2025; la violazione dell'anonimato; la mancata copertura e redistribuzione dei posti; l'illegittimità della determinazione del fabbisogno e del contingente; le disomogeneità delle attività formative e le irregolarità nello svolgimento delle prove. Ha inoltre chiesto l'accesso alla documentazione relativa alle proprie prove, correzioni e valutazioni, contestando il silenzio-diniego e i riscontri parziali o negativi dell'Università e del Ministero. È emerso che la ricorrente aveva partecipato a entrambi gli appelli senza conseguire alcuna sufficienza nelle tre materie previste.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di una prognosi favorevole, riservando ogni più approfondita valutazione al merito. Ha ritenuto dubbio l'interesse della ricorrente a contestare le modifiche del D.M. n. 1115/2025, poiché, non avendo conseguito neppure una sufficienza, ella non sarebbe stata inserita in graduatoria nemmeno secondo le regole originarie. In ogni caso, il nuovo sistema è stato ritenuto, in sede sommaria, non contrario alla legge delega e al d.lgs. n. 71/2025: esso amplia la platea degli idonei, ma mantiene la priorità dei candidati con tre sufficienze e ordina gli altri per fasce secondo la prossimità alle condizioni originarie, subordinando l'immatricolazione al recupero dei crediti mancanti. Il meccanismo è stato considerato un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra copertura dei posti, merito, parità di trattamento e tutela dell'affidamento, senza modificare programmi, prove o modalità di valutazione già svolte. Le censure sulla diversa correzione da parte delle commissioni sono state ritenute generiche e prive di prova concreta; l'eventuale pluralità di risposte nelle domande aperte avrebbe potuto incidere, al più, sulla valutazione individuale, non comportare l'annullamento dell'intera selezione, mentre le doglianze sulle domande a risposta multipla erano prive di interesse per mancata indicazione della risposta data e dell'incidenza sul collocamento in graduatoria. Le contestazioni relative alle domande n. 10 e n. 28 di fisica sono state ritenute prive di interesse perché i vizi risultavano già neutralizzati mediante attribuzione del punto a tutti e considerazione come esatte delle due risposte identiche. La censura sull'anonimato non ha evidenziato una violazione non irrilevante né una concreta possibilità di alterazione dei risultati, considerati il deposito sigillato, la presenza degli studenti sorteggiati e la preventiva rilevazione informatica del CINECA. Sono state ritenute prive di interesse le censure sulla mancata copertura o redistribuzione dei posti e sulla determinazione del contingente, mentre quelle sul fabbisogno sono state dichiarate inammissibili per mancata evocazione del Ministero della Salute. Le doglianze sulle modalità formative e sulle irregolarità delle prove sono state considerate generiche e non supportate da prova dell'incidenza sull'esito individuale. L'accesso alla documentazione è stato ricondotto alla disciplina propria dell'accesso documentale e la sua mancata ostensione non è stata qualificata come vizio della procedura selettiva. Il TAR ha inoltre ritenuto sussistente la posizione di controinteressati in capo a tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso avrebbe potuto pregiudicarli. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito del Ministero, con pubblicazione del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati. Gli adempimenti devono essere compiuti entro 20 giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità; le stesse modalità sono state autorizzate per eventuali motivi aggiunti. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistente una prognosi favorevole alle censure e ha rigettato la sospensiva.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale avviso in relazione alla possibile declaratoria di inammissibilità delle censure sulla determinazione del fabbisogno per mancata evocazione del Ministero della Salute.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Posti a fondamento dell'integrazione del contraddittorio e dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami nei confronti dei candidati collocati nella graduatoria nazionale.
legge delega n. 26 del 2025
Secondo la valutazione cautelare, non impedisce un meccanismo che consenta l'inserimento in graduatoria di candidati con meno di tre sufficienze, purché il conseguimento dei crediti mancanti sia imposto quale condizione per il mantenimento dell'immatricolazione.
d.lgs. n. 71 del 2025
Prevede che l'ammissione al secondo semestre sia subordinata al conseguimento dei crediti formativi degli esami del semestre filtro e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale; il D.M. n. 1115/2025 è stato ritenuto non incompatibile con tali principi.
art. 7, comma 1, D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
Prevedeva il superamento degli esami delle tre materie del semestre filtro quale requisito originario per l'ammissione alla graduatoria.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria, ampliando la platea degli idonei, introducendo fasce e penalizzazioni per il recupero dei voti e posticipando il conseguimento dei crediti mancanti quale condizione per l'immatricolazione.
legge n. 264/1999, art. 3, comma 1, lettera a)
Richiamata in relazione alle censure sulla determinazione del contingente nazionale e sull'istruttoria relativa ai posti disponibili.
legge n. 264/1999, art. 3, comma 2, lettere a), b), c)
Richiamata in relazione alla determinazione del potenziale formativo degli Atenei.
art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992
Richiamato quale base della rilevazione ministeriale del fabbisogno professionale di medici e odontoiatri.
art. 99 c.p.a.
Non applicato direttamente; il TAR richiama l'insegnamento dell'Adunanza plenaria sull'effetto viziante soltanto della violazione non irrilevante delle regole sull'anonimato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di ammissione in sovrannumero a una procedura selettiva non può essere favorevolmente delibata quando il candidato non possiede neppure il requisito minimo richiesto per l'inserimento nella graduatoria e non dimostra che l'annullamento degli atti contestati potrebbe concretamente collocarlo in posizione utile.
- Una modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria può essere ritenuta compatibile con le regole originarie quando non altera programmi, prove o modalità di valutazione già svolte, mantiene la priorità dei candidati pienamente idonei e ordina i candidati ammessi in deroga secondo fasce correlate alla loro maggiore o minore prossimità ai requisiti originari.
- Il bilanciamento tra l'esigenza di coprire i posti disponibili e la tutela dell'affidamento dei candidati non è manifestamente irragionevole quando nessun candidato pienamente idoneo secondo le regole originarie può essere sopravanzato da candidati che, in base a quelle stesse regole, non avrebbero superato la selezione.
- La mera esistenza di commissioni di valutazione distinte non dimostra una violazione della par condicio: occorre allegare e provare concrete prassi difformi, soprattutto quando i quesiti a risposta multipla sono corretti automaticamente e le risposte corrette sono predeterminate.
- L'eventuale erroneità o ambiguità di singoli quesiti può giustificare, al più, la rivalutazione individuale e la diversa attribuzione del punteggio al candidato interessato; non legittima automaticamente l'annullamento dell'intera selezione, né l'attribuzione di punti per risposte omesse, e la censura è priva di interesse se il candidato non dimostra l'incidenza del diverso punteggio sul conseguimento di una posizione utile.
- La violazione delle regole sull'anonimato assume effetto viziante soltanto se non è irrilevante e se, alla luce della concreta organizzazione della procedura, è idonea a consentire un'alterazione dei risultati; la mera consegna e raccolta di etichette identificative da parte dei commissari non basta quando i plichi sono sigillati e le risposte sono previamente rilevate informaticamente.
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