Cassazione Penale, Sentenza n. 43882/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 31/05/2021 che aveva dichiarato inammissibile, tra gli altri, un motivo relativo alla presunta violazione dell'art. 649 c.p.p. (ne bis in idem). Essi sostengono che la Corte di appello di Lecce aveva effettuato un autonomo e duplicato accertamento sulla persistente operativita del clan Coluccia, fondato anche su atti di un procedimento separato ancora non definitivo, con la conseguenza che la condanna per partecipazione al sodalizio sarebbe basata su due processi distinti e potrebbe violare il divieto di bis in idem. Denunciano inoltre una svista percettiva della Cassazione che non avrebbe colto la duplicazione dellaccertamento e la possibilita che cio comporti conflitti con l'esito futuro del procedimento separato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi straordinari. Ha ritenuto che l'errore di fatto invocato non fosse un errore percettivo decisivo ma, al piu, una valutazione, quindi non sindacabile con l'impugnazione straordinaria. Sul punto del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.) la Corte ha stabilito che la violazione non sussiste perche il divieto richiede identita oggettiva e soggettiva delle imputazioni (eadem res e eadem persona) e non risulta che nel procedimento separato gli stessi ricorrenti fossero imputati della stessa compartecipazione associativa con totale corrispondenza temporale e di condotta. Inoltre l'accertamento storico dell'esistenza del sodalizio puo essere reiterato, in via incidentale, in processi diversi che abbiano imputati singoli compartecipi senza violare il divieto di bis in idem. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte ricorda che tale rimedio e limitato agli errori percettivi (svista o equivoco) decisivi ai fini della decisione e non allerrato giudizio di valore.
art. 649 cod. proc. pen.
Disciplina il divieto di bis in idem processuale; la Corte interpreta la norma richiedendo lidentita dellobjectum e della persona (eadem res e eadem persona) perche sia configurabile la preclusione per giudicato e osserva che la mera reiterazione, in processi diversi, dellaccertamento storicodel sodalizio rispetto a singoli compartecipi non viola automaticamente il divieto.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale sullassociazione di tipo mafioso; nella decisione e richiamata in quanto il giudizio sulla partecipazione associativa e lidentificazione di condotte, tempi e partecipi era elemento che avrebbe richiesto accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimita.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali per i ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte l'ha applicata e ha altresi disposto, per irregolarita dellimpugnazione, la somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 238-bis cod. proc. pen.
Richiamata nella ricostruzione fattuale dei ricorrenti: riguarda gli effetti del giudicato e l'irrevocabilita di sentenze in procedimenti connessi; qui emerge come la difesa avesse potuto lamentare problematiche legate alla non ancora irrevocabilita della sentenza nel procedimento separato.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) e ammesso solo per errori percettivi chiari e decisivi; non puo rimediare valutazioni giuridiche o di merito.
- La tutela offerta dallart. 649 c.p.p. (ne bis in idem) richiede lidentita oggettiva e soggettiva delle imputazioni; non basta che piu processi concernano lo stesso sodalizio se le imputazioni concrete e i periodi contestati non coincidono integralmente.
- Laccertamento storico dellesistenza di un sodalizio puo essere compiuto in piu procedimenti incidentali che riguardino diversi compartecipi, senza che cio costituisca di per se una violazione del divieto di bis in idem, salvo che non sussista la piena coincidenza di fatto e persona.
- Se l'impugnazione innova tematismi gia trattati in via di legittimita, occorre dimostrare chiaramente che si tratta di una svista percettiva decisiva nella precedente decisione; altrimenti la Cassazione la dichiara inammissibile.
- Ricorrere in via straordinaria comporta rischi economici: l'inammissibilita puo determinare condanna alle spese e all'assegnazione di una somma alla Cassa delle ammende per impugnazioni ritenute irrituali.
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