Cassazione Penale, Sentenza n. 33818/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per plurimi tentativi di omicidio (atti posti il 16, 23 e 26 gennaio 2019 nell'ambito di una faida), detenzione e porto di armi, e ricettazione di un veicolo. Le censure contestavano principalmente: 1) la configurabilità del tentativo ritenuto sulla base di atti che sarebbero stati meramente preparatori e non univocamente direttivi all'esecuzione; 2) il travisamento delle intercettazioni (mancata prova del possesso di armi e della univocità temporale dei riferimenti); 3) la possibile riconfigurazione della desistenza volontaria; 4) la mancata attribuzione dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p. al Piscitelli; 5) vizi nella qualificazione della ricettazione del veicolo e nella determinazione delle pene (continuazione, recidiva).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi e dichiarato infondate le censure. Ha confermato che il giudice del rinvio (Corte d'appello) ha legittimamente svolto una valutazione unitaria e motivata del compendio probatorio, coerente con il principio imposto dalla sentenza di annullamento. È stata ritenuta corretta l'interpretazione delle intercettazioni e la valutazione dell'idoneità e univocità degli atti (anche alla luce del contesto e della ripetizione degli episodi), è stata esclusa la rilevanza dell'assenza temporanea delle vittime salvo il caso di impossibilità assoluta, e sono state confermate le condanne per i reati residui (tentato omicidio aggravato e continuato, reati in materia di armi, ricettazione) con le rideterminazioni di pena effettuate in sede d'appello (esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.). Sono state rigettate le doglianze sulla quantificazione delle pene e sulla recidiva là dove già decise nel precedente giudizio.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 c.p.
L'aggravante mafiosa originariamente contestata è stata valutata e poi esclusa dalla Corte d'appello; la Cassazione conferma l'esclusione e accoglie la rideterminazione delle pene in assenza dell'aggravante.
art. 56 c.p. (desistenza)
La Corte ribadisce che la desistenza volontaria si configura solo se l'interruzione dell'azione è spontanea e non determinata da fattori esterni (eventi imprevisti o impedimenti esterni non configurano desistenza volontaria).
art. 116 c.p.
Il riconoscimento dell'attenuante al Piscitelli, precedentemente concesso da una pronuncia poi annullata, è stato riesaminato in sede di rinvio; la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che non ne ha riconosciuto l'applicazione per i reati contestati ove non provata la sua consapevole partecipazione limitata.
art. 648 c.p. (ricettazione)
La Corte conferma che la ricettazione può configurarsi anche quando l'agente acquisisca un bene già ricettato da altri, purché vi sia trasferimento del possesso e il relativo elemento psicologico (consapevolezza/possesso) e non si tratti di mera detenzione/custodia.
art. 63 co. 4 c.p. (recidiva/percentuali di aumento)
La Corte non ha ritenuto decisive le censure sulla commisurazione delle pene e sull'applicazione discrezionale dell'aumento per recidiva, poiché la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la scelta nella complessiva valutazione della gravità dei fatti.
Massime di principio
- La valutazione del tentativo deve essere complessiva: il giudice esamina il contesto e la ripetizione degli atti e non può limitarsi a separare rigidamente atti preparatori e atti esecutivi.
- Le intercettazioni e il loro significato sono valutazione di merito; in Cassazione la rilevanza è sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento.
- La desistenza volontaria richiede una decisione spontanea dell'agente; la rinuncia imposta da fattori esterni (es. videosorveglianza, intervento delle forze dell'ordine) non configura desistenza.
- L'assenza temporanea della vittima nel luogo non esclude il tentativo se, ex ante, gli atti risultavano idonei e univocamente diretti all'esecuzione del reato; solo l'impossibilità originaria/esistenza impossibile dell'oggetto esclude il tentativo.
- La ricettazione può configurarsi anche quando si acquisti o si entri in possesso di un bene già oggetto di ricettazione precedente, se sussiste trasferimento di possesso e consapevolezza della provenienza delittuosa.
- In caso di annullamento con rinvio per vizi di motivazione, il giudice del rinvio ha obbligo di svolgere un nuovo esame motivato ma è vincolato ai principi di diritto e alle indicazioni della sentenza di annullamento; non può ripetere il percorso logico censurato.
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