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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33818/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per plurimi tentativi di omicidio (atti posti il 16, 23 e 26 gennaio 2019 nell'ambito di una faida), detenzione e porto di armi, e ricettazione di un veicolo. Le censure contestavano principalmente: 1) la configurabilità del tentativo ritenuto sulla base di atti che sarebbero stati meramente preparatori e non univocamente direttivi all'esecuzione; 2) il travisamento delle intercettazioni (mancata prova del possesso di armi e della univocità temporale dei riferimenti); 3) la possibile riconfigurazione della desistenza volontaria; 4) la mancata attribuzione dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p. al Piscitelli; 5) vizi nella qualificazione della ricettazione del veicolo e nella determinazione delle pene (continuazione, recidiva).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi e dichiarato infondate le censure. Ha confermato che il giudice del rinvio (Corte d'appello) ha legittimamente svolto una valutazione unitaria e motivata del compendio probatorio, coerente con il principio imposto dalla sentenza di annullamento. È stata ritenuta corretta l'interpretazione delle intercettazioni e la valutazione dell'idoneità e univocità degli atti (anche alla luce del contesto e della ripetizione degli episodi), è stata esclusa la rilevanza dell'assenza temporanea delle vittime salvo il caso di impossibilità assoluta, e sono state confermate le condanne per i reati residui (tentato omicidio aggravato e continuato, reati in materia di armi, ricettazione) con le rideterminazioni di pena effettuate in sede d'appello (esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.). Sono state rigettate le doglianze sulla quantificazione delle pene e sulla recidiva là dove già decise nel precedente giudizio.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L'aggravante mafiosa originariamente contestata è stata valutata e poi esclusa dalla Corte d'appello; la Cassazione conferma l'esclusione e accoglie la rideterminazione delle pene in assenza dell'aggravante.

  • art. 56 c.p. (desistenza)

    La Corte ribadisce che la desistenza volontaria si configura solo se l'interruzione dell'azione è spontanea e non determinata da fattori esterni (eventi imprevisti o impedimenti esterni non configurano desistenza volontaria).

  • art. 116 c.p.

    Il riconoscimento dell'attenuante al Piscitelli, precedentemente concesso da una pronuncia poi annullata, è stato riesaminato in sede di rinvio; la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che non ne ha riconosciuto l'applicazione per i reati contestati ove non provata la sua consapevole partecipazione limitata.

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    La Corte conferma che la ricettazione può configurarsi anche quando l'agente acquisisca un bene già ricettato da altri, purché vi sia trasferimento del possesso e il relativo elemento psicologico (consapevolezza/possesso) e non si tratti di mera detenzione/custodia.

  • art. 63 co. 4 c.p. (recidiva/percentuali di aumento)

    La Corte non ha ritenuto decisive le censure sulla commisurazione delle pene e sull'applicazione discrezionale dell'aumento per recidiva, poiché la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la scelta nella complessiva valutazione della gravità dei fatti.

Massime di principio

  • La valutazione del tentativo deve essere complessiva: il giudice esamina il contesto e la ripetizione degli atti e non può limitarsi a separare rigidamente atti preparatori e atti esecutivi.
  • Le intercettazioni e il loro significato sono valutazione di merito; in Cassazione la rilevanza è sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento.
  • La desistenza volontaria richiede una decisione spontanea dell'agente; la rinuncia imposta da fattori esterni (es. videosorveglianza, intervento delle forze dell'ordine) non configura desistenza.
  • L'assenza temporanea della vittima nel luogo non esclude il tentativo se, ex ante, gli atti risultavano idonei e univocamente diretti all'esecuzione del reato; solo l'impossibilità originaria/esistenza impossibile dell'oggetto esclude il tentativo.
  • La ricettazione può configurarsi anche quando si acquisti o si entri in possesso di un bene già oggetto di ricettazione precedente, se sussiste trasferimento di possesso e consapevolezza della provenienza delittuosa.
  • In caso di annullamento con rinvio per vizi di motivazione, il giudice del rinvio ha obbligo di svolgere un nuovo esame motivato ma è vincolato ai principi di diritto e alle indicazioni della sentenza di annullamento; non può ripetere il percorso logico censurato.

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