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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16065/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'inammissibilità, pronunciata de plano dal GIP, della richiesta di fungibilità di un periodo di custodia cautelare e di arresti domiciliari sofferto senza titolo dal 22/02/2000 al 14/02/2001 rispetto a una pena di quattro anni da espiare per reati commessi tra il 10/01/2015 e il 31/12/2020. Il ricorrente contestava l'interpretazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., sostenendo che il divieto di fungibilità dovrebbe confrontarsi con la prevedibilità della formazione del "credito penale" e che, nel caso concreto, la detenzione anteriore è troppo distante nel tempo rispetto ai fatti contestati perché possa ritenersi frutto di una pianificazione. In subordine, proponeva la questione di legittimità costituzionale della norma; richiamava inoltre l'evoluzione normativa e giurisprudenziale con riguardo all'art. 671 cod. proc. pen. (riduzione per fatti commessi a distanza di tempo) quale parametro di garanzia di parità di trattamento.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.: il periodo di detenzione sofferto senza titolo prima della commissione del reato da scontare non è fungibile, indipendentemente dall'eventuale previsione o preordinazione dell'imputato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 20332 del 11/05/2006) e la sentenza della Corte costituzionale n. 198/2014, che hanno già escluso la non conformità costituzionale della norma (richiamando esigenze di evitare una "riserva di impunità" e la necessità logico-giuridica che la pena segua il reato). Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce il divieto di fungibilità dei periodi di detenzione sofferti senza titolo antecedentemente alla commissione del reato per il quale si deve eseguire la pena; il divieto è indipendente dalla prevedibilità o preordinazione da parte dell'imputato.

  • art. 671, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente perché contempla riduzioni per fatti commessi a distanza di tempo; la Corte non ha ritenuto che la disciplina di cui all'art. 671 alteri o elimini la barriera temporale prevista dall'art. 657, comma 4.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella censura di illegittimità costituzionale (disparità di trattamento, ragionevolezza). La Corte ha ritenuto che non sussista violazione del principio di eguaglianza rispetto all'art. 657, comma 4.

  • art. 13 Cost.

    Richiamato nella censura (libertà personale). La Corte ha ritenuto che il divieto previsto dall'art. 657, comma 4, non contrasti con l'art. 13 Cost.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    Richiamato nella censura (finalità della pena). La Corte ha ritenuto che la norma non violi il principio costituzionale né le funzioni della pena.

  • Cass. Sez. 1, n. 20332 del 11/05/2006 (Marando)

    «non è fungibile con la pena da eseguire per un reato, il periodo trascorso in custodia cautelare subita sine titulo per altri delitti commessi in precedenza, a nulla rilevando né l'eventuale antecedente ideazione del reato medesimo, né la posteriorità, rispetto ad esso, della sentenza di assoluzione dai fatti per cui la custodia cautelare sia stata sofferta»

    Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio della non fungibilità dei periodi di detenzione sofferti sine titulo anteriori al reato da scontare, escludendo rilievo all'eventuale ideazione o temporalità della sentenza di assoluzione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 198 del 2014

    «non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.... Lo sbarramento temporale ... è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una 'riserva di impunità'...»

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la censura di illegittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, ritenendo giustificata la barriera temporale per ragioni di ordine pubblico e di coerenza logico-giuridica (la pena deve seguire il reato).

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma prevista per l'inerzia o inammissibilità dei ricorsi: ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la somma a favore della Cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione ai criteri per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in assenza di elementi che escludano la colpa, è stata disposta la somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Un periodo di detenzione sofferto ‘‘sine titulo’’ prima della commissione del reato per il quale si deve eseguire la pena non è normalmente fungibile ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
  • Non è necessario provare che l'imputato avesse previsto o preordinato la formazione del cosiddetto "credito penale": la temporalità anteriore è di per sé esclusiva della fungibilità.
  • I tentativi di sollevare questioni di legittimità costituzionale sull'art. 657, comma 4, basati su principi di uguaglianza o ragionevolezza sono, secondo la giurisprudenza consolidata, difficilmente accoglibili se non si dimostra un concreto e grave vulnus costituzionale.
  • L'esistenza di istituti diversi (es. art. 671 cod. proc. pen. per riduzioni in caso di fatti lontani nel tempo) non implica automaticamente che la barriera temporale di cui all'art. 657 sia inefficace o superata.
  • Chi propone ricorsi manifestamente infondati rischia la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; valutare attentamente la fondatezza giuridica prima di proporre impugnazioni simili.
  • Per tentare esiti favorevoli in casi analoghi, è necessario dimostrare elementi particolari che colleghino la detenzione al reato da eseguire (ad esempio detenibilità per lo stesso fatto o detenzione intervenuta dopo la commissione del reato) oppure proporre un quadro fattuale e giuridico molto solido per una questione costituzionale non generica.

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