Sentenza n. 6094/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 937 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, che ha respinto il ricorso n. 837 del 2023 R.G. proposto per l’annullamento: a) del provvedimento del 14 giugno 2023 prot. n. CI330012023061515941 del Dirigente del Servizio urbanistica del Comune di Santeramo in Colle, recante il rigetto definitivo dell’istanza di permesso di costruire 27 gennaio 2023 prot. n. 2442 per il cambio di destinazione d’uso, da artigianale a commerciale, del fabbricato sito a Santeramo in Colle, via Don Lorenzo Milani, distinto al relativo catasto al foglio 44, particella 747, sub 1; b) del preavviso di diniego 31 maggio 2023 prot. n. CI33001202305311429.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso contro il diniego del permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso da artigianale a commerciale e contro il relativo preavviso di diniego
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno contestato il diniego comunale del permesso di costruire richiesto per il mutamento di destinazione d’uso di un fabbricato di circa 660 mq, sito in zona urbanistica Fd cimiteriale. Con il primo motivo hanno dedotto l’integrazione giudiziale della motivazione da parte del TAR, sostenendo che né il preavviso né il provvedimento finale avessero richiamato l’art. 43, lett. e), delle NTA del PRG, né avessero contestato la mancanza dei presupposti relativi alle ridotte dimensioni dell’edificio e alla vendita di fiori o oggetti d’uso; hanno inoltre lamentato la violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a. e del diritto di difesa, sostenendo che il giudice avesse esercitato poteri amministrativi non ancora esercitati. Hanno rilevato che l’immobile era preesistente e già destinato ad uso artigianale, nonché che, in caso di annullamento, sarebbe stato possibile integrare la domanda edilizia precisando superficie e attività commerciale. Con il secondo motivo hanno dedotto il travisamento dei presupposti, sostenendo che il Comune avesse sovrapposto alla domanda edilizia profili propri dell’autorizzazione commerciale, ipotizzando una media struttura di vendita mai richiesta e applicando erroneamente il Documento strategico del commercio. Il Comune ha sostenuto che il provvedimento fosse fondato anche sull’incompatibilità urbanistica della destinazione commerciale con la zona Fd cimiteriale, sulla mancata specificazione dell’attività da esercitare e sul divieto di medie strutture di vendita nelle zone F di uso pubblico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. I due motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. Il Collegio ha ritenuto dirimente l’incompatibilità tra il mutamento da destinazione artigianale a commerciale e gli usi ammessi nella zona urbanistica Fd cimiteriale, indipendentemente dalla precedente destinazione dell’immobile. Il preavviso di rigetto aveva chiaramente richiamato la disciplina delle aree cimiteriali e il provvedimento finale lo aveva richiamato per relationem; pertanto, il riferimento del TAR all’art. 43, lett. e), delle NTA non costituiva integrazione postuma della motivazione, ma mera individuazione della disposizione applicabile a una disciplina già richiamata negli atti amministrativi. La motivazione è stata ritenuta sufficiente, fondata e condivisibile. Il contratto preliminare di locazione prodotto dagli stessi appellanti, relativo alla vendita all’ingrosso e al dettaglio di ferramenta, vernici, materiali edili, prodotti agricoli, elettrodomestici e altri articoli, ha confermato la concreta destinazione commerciale perseguita e l’incompatibilità con la zona Fd cimiteriale. L’incompatibilità deriva quindi direttamente dalla disciplina urbanistica, non da un’erronea applicazione della normativa commerciale. L’eccezione comunale di inammissibilità del ricorso introduttivo è stata assorbita, essendo l’appello infondato nel merito. Gli appellanti sono stati condannati alle spese del grado, liquidate in euro 6.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso ha evidenziato l’incompatibilità della destinazione commerciale richiesta con la disciplina urbanistica della zona Fd cimiteriale; il provvedimento finale lo ha richiamato per relationem.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il divieto per il giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati è stato invocato dagli appellanti, ma il Collegio ha escluso che vi fosse stata integrazione giudiziale della motivazione o esercizio di poteri amministrativi non esercitati.
art. 24 Cost.
Il richiamo al diritto di difesa è stato effettuato dagli appellanti in relazione alla dedotta integrazione giudiziale della motivazione; la censura è stata respinta.
art. 43, lett. e), NTA del PRG del Comune di Santeramo in Colle
Nelle aree Fd cimiteriali è ammessa l’installazione di attrezzature ed edifici a carattere cimiteriale, con i relativi alloggi per la custodia, compresi gli edifici per il culto ed i piccoli edifici destinati alla vendita di fiori e di oggetti d’uso.
La disposizione limita gli usi ammissibili nelle zone Fd cimiteriali e rende incompatibile il mutamento di destinazione verso una struttura commerciale di rilevanti dimensioni destinata alla vendita di prodotti non riconducibili agli usi cimiteriali consentiti.
art. 5 l.r. Puglia n. 24/2015
È stato richiamato dagli appellanti per sostenere che la loro istanza non conteneva dichiarazioni relative ai requisiti di accesso e di esercizio dell’attività commerciale; tale profilo non è risultato decisivo, perché il diniego è stato fondato sulla disciplina urbanistica.
Massime di principio
- Il diniego di un permesso di costruire per mutamento di destinazione d’uso è legittimo quando la nuova destinazione risulta incompatibile con gli usi ammessi dalla disciplina urbanistica della zona, anche se l’immobile preesistente aveva una diversa destinazione d’uso prima dell’entrata in vigore delle previsioni urbanistiche applicate.
- Non integra un’inammissibile motivazione postuma il riferimento giudiziale alla specifica disposizione delle NTA che disciplina una zona urbanistica già chiaramente individuata negli atti amministrativi, quando il preavviso di rigetto e il provvedimento finale abbiano reso comprensibile la ragione urbanistica ostativa al rilascio del titolo.
- Il richiamo per relationem al preavviso di rigetto è idoneo a completare la motivazione del provvedimento finale quando il preavviso esponga in modo chiaro la disciplina urbanistica applicata e la ragione di incompatibilità dell’intervento richiesto.
- La concreta destinazione commerciale perseguita può essere desunta anche da documenti provenienti dagli stessi interessati, come un contratto preliminare di locazione, ai fini della verifica della compatibilità dell’intervento con la destinazione urbanistica dell’area.
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