Sentenza n. 210/2026 - Latina, Sezione 1
per l’accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subiti per effetto degli atti annullati dalla sentenza di questa sezione staccata 20 maggio 2015 n. -OMISSIS-, integralmente confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 23 giugno 2016 n. 2816.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di risarcimento dei danni asseritamente derivanti da atti regionali già annullati, dall’inerzia nell’esecuzione del giudicato e dalla mancata alienazione di una fascia frangivento
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già risultato vittorioso in un precedente giudizio avente a oggetto il diniego regionale di definire la sua domanda di acquisto di una fascia frangivento e le alienazioni del bene a favore di altri soggetti, ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dagli atti annullati. Ha dedotto la perdita di valore e l’asserito smembramento della propria proprietà, la riduzione dei ricavi dell’attività di tabaccheria per la rimozione di un distributore automatico collocato sulla fascia, i danni conseguenti a furti e danneggiamenti che sarebbero stati agevolati dall’impossibilità di recintare il fondo, il danno biologico ed esistenziale da ansia e prostrazione e il danno da mancata esecuzione o elusione del giudicato, chiedendo anche una penalità di mora. La pretesa, inizialmente quantificata in almeno euro 1.000.000,00, è stata successivamente ridotta a euro 100.000,00 per il danno immobiliare, euro 72.000,00 per il lucro cessante, euro 100.000,00 per il danno esistenziale ed euro 100,00 giornalieri a titolo di penalità di mora. La Regione ha contestato l’esistenza e la prova dei danni, il nesso causale, l’assenza di un diritto del ricorrente all’acquisto del bene e il fatto che il distributore fosse stato rimosso in forza di atti del Comune, non della Regione. Un funzionario ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dei funzionari e l’assenza di prova del dolo o della colpa grave e dei danni.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio i funzionari regionali convenuti personalmente, ritenendo che la domanda risarcitoria nei loro confronti debba essere proposta davanti al giudice ordinario, trattandosi di soggetti privati distinti dall’amministrazione; ha inoltre estromesso i controinteressati per difetto di legittimazione passiva, non ravvisando un interesse personale, diretto, concreto e attuale alla controversia. Nel merito ha respinto integralmente la domanda. Ha affermato che l’azione risarcitoria amministrativa è soggetta alle regole ordinarie sull’onere della prova e che il danneggiato deve dimostrare fatto illecito, danno ingiusto e sua entità, nesso causale ed elemento soggettivo dell’amministrazione. Il danno da perdita di valore immobiliare è stato escluso perché il ricorrente non era proprietario della fascia frangivento, ma occupante abusivo, e la disciplina regionale attribuiva al frontista una mera possibilità di alienazione secondo un ordine di priorità, non un diritto potestativo all’acquisto. Il danno relativo al distributore di tabacchi è stato ritenuto comunque non provato nella sua entità e non causalmente imputabile alla Regione, poiché gli atti che ne avevano impedito l’utilizzo erano stati adottati dal Comune. I danni da furti e danneggiamenti sono stati ritenuti privi di prova quanto a esistenza, ammontare e nesso causale con la mancata alienazione della fascia. Il danno biologico ed esistenziale è stato escluso per difetto di prova del nesso eziologico tra la condizione psicofisica documentata e l’attività regionale. La domanda relativa alla mancata esecuzione o elusione del giudicato avrebbe dovuto essere proposta nell’ambito del giudizio di ottemperanza; inoltre, il ricorrente non aveva attivato il commissario ad acta previsto dalla precedente sentenza, con conseguente valutazione negativa della sua inerzia ai fini della pretesa risarcitoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della Regione e del funzionario costituito vittorioso, liquidate in euro 3.000,00 ciascuno, mentre le spese sono state compensate nei confronti degli altri funzionari costituiti con difese di puro stile.
Norme richiamate
art. 103 Cost.
La giurisdizione amministrativa non comprende la domanda risarcitoria proposta personalmente contro il funzionario pubblico, quando la controversia non coinvolga, nei suoi confronti, un soggetto titolare di poteri amministrativi.
art. 2043 cod. civ.
La responsabilità della pubblica amministrazione per attività amministrativa illegittima è ricondotta al modello della responsabilità aquiliana, con necessità di provare illecito, danno ingiusto, nesso causale ed elemento soggettivo.
art. 2697 cod. civ.
Nell’azione risarcitoria grava sul ricorrente l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.
art. 115 cod. proc. civ.
La decisione sulla domanda risarcitoria è fondata sulle prove dedotte dalle parti secondo le regole ordinarie, non sul metodo acquisitivo tipico del giudizio impugnatorio.
art. 112, comma 3, cod. proc. amm.
La domanda relativa alla penalità di mora per mancata esecuzione del giudicato deve essere proposta nel giudizio di ottemperanza.
art. 3 r. reg. 15/2008
i terreni destinati a fasce frangivento “possono essere alienati” ai soggetti ivi indicati secondo l’ordine di priorità ivi previsto
La norma non attribuisce al frontista o confinante un diritto potestativo all’acquisto, ma disciplina una facoltà di alienazione dell’amministrazione secondo priorità predeterminate.
art. 2932 cod. civ.
È richiamato per distinguere la domanda di acquisto della fascia frangivento da una situazione assimilabile a un contratto preliminare coercibile.
Massime di principio
- L’azione risarcitoria proposta contro un funzionario pubblico personalmente per danni derivanti dall’adozione di un provvedimento amministrativo deve essere esercitata davanti al giudice ordinario; la proposizione contestuale della domanda contro l’amministrazione non determina l’attrazione della controversia nella giurisdizione amministrativa per ragioni di connessione.
- Nel giudizio risarcitorio amministrativo il danneggiato deve provare, secondo le regole ordinarie sull’onere della prova, l’illecito, il danno ingiusto e la sua concreta entità, il nesso causale con l’attività amministrativa e l’elemento soggettivo dell’amministrazione; l’annullamento dell’atto non dimostra da solo l’esistenza del danno né il suo ammontare.
- La domanda di acquisto di un bene pubblico disciplinata da una norma che prevede che il bene “possa essere alienato” secondo un ordine di priorità non attribuisce al frontista o confinante un diritto potestativo all’alienazione, né consente di qualificare come danno da perdita della proprietà il mancato acquisto del bene.
- Il danno patrimoniale non può essere imputato a un’amministrazione quando gli atti che hanno direttamente prodotto il pregiudizio siano stati adottati da un’amministrazione diversa, in assenza della prova di un nesso causale tra la condotta dell’amministrazione convenuta e il danno lamentato.
- La pretesa relativa alla mancata esecuzione o elusione di un giudicato, compresa la richiesta di penalità di mora, deve essere fatta valere nel giudizio di ottemperanza; la mancata attivazione tempestiva del commissario ad acta previsto dal giudice può essere valutata negativamente ai fini della domanda risarcitoria per l’inerzia amministrativa.
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