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Sentenza

Sentenza n. 210/2026 - Latina, Sezione 1

per l’accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subiti per effetto degli atti annullati dalla sentenza di questa sezione staccata 20 maggio 2015 n. -OMISSIS-, integralmente confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 23 giugno 2016 n. 2816.

Giustizia amministrativa201600833

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: richiesta di risarcimento dei danni asseritamente derivanti da atti regionali già annullati, dall’inerzia nell’esecuzione del giudicato e dalla mancata alienazione di una fascia frangivento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già risultato vittorioso in un precedente giudizio avente a oggetto il diniego regionale di definire la sua domanda di acquisto di una fascia frangivento e le alienazioni del bene a favore di altri soggetti, ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dagli atti annullati. Ha dedotto la perdita di valore e l’asserito smembramento della propria proprietà, la riduzione dei ricavi dell’attività di tabaccheria per la rimozione di un distributore automatico collocato sulla fascia, i danni conseguenti a furti e danneggiamenti che sarebbero stati agevolati dall’impossibilità di recintare il fondo, il danno biologico ed esistenziale da ansia e prostrazione e il danno da mancata esecuzione o elusione del giudicato, chiedendo anche una penalità di mora. La pretesa, inizialmente quantificata in almeno euro 1.000.000,00, è stata successivamente ridotta a euro 100.000,00 per il danno immobiliare, euro 72.000,00 per il lucro cessante, euro 100.000,00 per il danno esistenziale ed euro 100,00 giornalieri a titolo di penalità di mora. La Regione ha contestato l’esistenza e la prova dei danni, il nesso causale, l’assenza di un diritto del ricorrente all’acquisto del bene e il fatto che il distributore fosse stato rimosso in forza di atti del Comune, non della Regione. Un funzionario ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dei funzionari e l’assenza di prova del dolo o della colpa grave e dei danni.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio i funzionari regionali convenuti personalmente, ritenendo che la domanda risarcitoria nei loro confronti debba essere proposta davanti al giudice ordinario, trattandosi di soggetti privati distinti dall’amministrazione; ha inoltre estromesso i controinteressati per difetto di legittimazione passiva, non ravvisando un interesse personale, diretto, concreto e attuale alla controversia. Nel merito ha respinto integralmente la domanda. Ha affermato che l’azione risarcitoria amministrativa è soggetta alle regole ordinarie sull’onere della prova e che il danneggiato deve dimostrare fatto illecito, danno ingiusto e sua entità, nesso causale ed elemento soggettivo dell’amministrazione. Il danno da perdita di valore immobiliare è stato escluso perché il ricorrente non era proprietario della fascia frangivento, ma occupante abusivo, e la disciplina regionale attribuiva al frontista una mera possibilità di alienazione secondo un ordine di priorità, non un diritto potestativo all’acquisto. Il danno relativo al distributore di tabacchi è stato ritenuto comunque non provato nella sua entità e non causalmente imputabile alla Regione, poiché gli atti che ne avevano impedito l’utilizzo erano stati adottati dal Comune. I danni da furti e danneggiamenti sono stati ritenuti privi di prova quanto a esistenza, ammontare e nesso causale con la mancata alienazione della fascia. Il danno biologico ed esistenziale è stato escluso per difetto di prova del nesso eziologico tra la condizione psicofisica documentata e l’attività regionale. La domanda relativa alla mancata esecuzione o elusione del giudicato avrebbe dovuto essere proposta nell’ambito del giudizio di ottemperanza; inoltre, il ricorrente non aveva attivato il commissario ad acta previsto dalla precedente sentenza, con conseguente valutazione negativa della sua inerzia ai fini della pretesa risarcitoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della Regione e del funzionario costituito vittorioso, liquidate in euro 3.000,00 ciascuno, mentre le spese sono state compensate nei confronti degli altri funzionari costituiti con difese di puro stile.

Norme richiamate

  • art. 103 Cost.

    La giurisdizione amministrativa non comprende la domanda risarcitoria proposta personalmente contro il funzionario pubblico, quando la controversia non coinvolga, nei suoi confronti, un soggetto titolare di poteri amministrativi.

  • art. 2043 cod. civ.

    La responsabilità della pubblica amministrazione per attività amministrativa illegittima è ricondotta al modello della responsabilità aquiliana, con necessità di provare illecito, danno ingiusto, nesso causale ed elemento soggettivo.

  • art. 2697 cod. civ.

    Nell’azione risarcitoria grava sul ricorrente l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    La decisione sulla domanda risarcitoria è fondata sulle prove dedotte dalle parti secondo le regole ordinarie, non sul metodo acquisitivo tipico del giudizio impugnatorio.

  • art. 112, comma 3, cod. proc. amm.

    La domanda relativa alla penalità di mora per mancata esecuzione del giudicato deve essere proposta nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 3 r. reg. 15/2008

    i terreni destinati a fasce frangivento “possono essere alienati” ai soggetti ivi indicati secondo l’ordine di priorità ivi previsto

    La norma non attribuisce al frontista o confinante un diritto potestativo all’acquisto, ma disciplina una facoltà di alienazione dell’amministrazione secondo priorità predeterminate.

  • art. 2932 cod. civ.

    È richiamato per distinguere la domanda di acquisto della fascia frangivento da una situazione assimilabile a un contratto preliminare coercibile.

Massime di principio

  • L’azione risarcitoria proposta contro un funzionario pubblico personalmente per danni derivanti dall’adozione di un provvedimento amministrativo deve essere esercitata davanti al giudice ordinario; la proposizione contestuale della domanda contro l’amministrazione non determina l’attrazione della controversia nella giurisdizione amministrativa per ragioni di connessione.
  • Nel giudizio risarcitorio amministrativo il danneggiato deve provare, secondo le regole ordinarie sull’onere della prova, l’illecito, il danno ingiusto e la sua concreta entità, il nesso causale con l’attività amministrativa e l’elemento soggettivo dell’amministrazione; l’annullamento dell’atto non dimostra da solo l’esistenza del danno né il suo ammontare.
  • La domanda di acquisto di un bene pubblico disciplinata da una norma che prevede che il bene “possa essere alienato” secondo un ordine di priorità non attribuisce al frontista o confinante un diritto potestativo all’alienazione, né consente di qualificare come danno da perdita della proprietà il mancato acquisto del bene.
  • Il danno patrimoniale non può essere imputato a un’amministrazione quando gli atti che hanno direttamente prodotto il pregiudizio siano stati adottati da un’amministrazione diversa, in assenza della prova di un nesso causale tra la condotta dell’amministrazione convenuta e il danno lamentato.
  • La pretesa relativa alla mancata esecuzione o elusione di un giudicato, compresa la richiesta di penalità di mora, deve essere fatta valere nel giudizio di ottemperanza; la mancata attivazione tempestiva del commissario ad acta previsto dal giudice può essere valutata negativamente ai fini della domanda risarcitoria per l’inerzia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoReintegrazione in forma specificaGiudizio di ottemperanzaGiurisdizione e riparto
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoOttemperanza e commissario ad acta

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