Cassazione Penale, Ordinanza n. 09191/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto in espiazione pena, pari a anni uno, mesi undici e giorni ventinove di reclusione, chiedeva al Tribunale di sorveglianza l'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, la detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava entrambe le istanze valorizzando la presenza di procedimenti penali a carico del condannato e una condotta di vita ritenuta non rassicurante in chiave risocializzante, in assenza di elementi idonei a dimostrare una riduzione della pericolosità sociale. In cassazione il difensore deduceva, cumulativamente, violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 192 c.p.p., lamentando che la motivazione dell'ordinanza fosse lacunosa e che il giudice di sorveglianza avesse omesso di considerare l'attività lavorativa svolta dal condannato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché, nella sostanza, si traducevano in doglianze di merito non autosufficienti e non confrontate specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha osservato che il Tribunale di sorveglianza aveva motivato in modo compiuto e non manifestamente illogico o contraddittorio, esercitando correttamente il potere discrezionale in materia di benefici penitenziari e valorizzando elementi ostativi alla prognosi favorevole, ossia i procedimenti penali pendenti e la condotta di vita non rassicurante. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
comma 1, lett. b) e lett. e)
individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla difesa, ma la Corte rileva che le doglianze erano in realtà mere contestazioni di fatto non scrutinabili in sede di legittimità se non specificamente confrontate con la motivazione impugnata.
art. 192 c.p.p.
richiamato dalla difesa per sostenere la lacunosità della valutazione, ma non emerge dalla decisione una sua applicazione in termini di regola probatoria decisiva; il riferimento resta strumentale alla censura motivazionale.
art. 616 c.p.p.
base normativa per la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rilettura del merito o in doglianze fattuali non accompagnate da una critica specifica e autosufficiente della motivazione impugnata.
- Nel giudizio sulla concessione dei benefici penitenziari, il giudice di sorveglianza esercita un potere discrezionale che deve essere sindacato in cassazione solo per vizi effettivi di violazione di legge o motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
- La presenza di procedimenti penali a carico del condannato e una condotta di vita non rassicurante sotto il profilo risocializzante possono legittimare il diniego di misure alternative alla detenzione quando manchino elementi concreti di diminuzione della pericolosità sociale.
- Il mancato esame di un singolo elemento favorevole dedotto dal richiedente non integra di per sé vizio di legittimità se la decisione complessivamente dia conto delle ragioni ostative in modo compiuto e coerente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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