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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15340/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore idrico)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal gestore del servizio idrico per il pagamento di fatture relative alla fornitura di acqua potabile e servizi connessi (fognatura e depurazione) riferiti a un complesso industriale. L’originaria opponente aveva contestato il credito e aveva chiamato in causa la società utilizzatrice dell’immobile per ottenerne la manleva. In primo grado il giudice, sulla base di CTU che non consentiva di stabilire con certezza i consumi, aveva accolto solo in parte l’opposizione e riconosciuto la manleva; in appello il credito era stato rideterminato in misura maggiore, con corrispondente ampliamento della manleva. In cassazione la società utilizzatrice ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il credito fosse stato ritenuto provato solo tramite fatture unilateralmente formate, senza prova ulteriore e nonostante contestazioni specifiche sul funzionamento del contatore; 2) violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., deducendo che la Corte d’appello avrebbe trascurato o disatteso senza adeguata motivazione le risultanze della CTU; 3) violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse attribuito rilievo al fatto che l’utenza servisse immobili utilizzati per attività industriale ad alto consumo idrico, senza considerare le prove contrarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la Corte d’appello si era sostanzialmente conformata ai principi consolidati in tema di somministrazione idrica: le fatture hanno valore presuntivo di veridicità dei consumi, contestabile con prova contraria; se il somministrato deduce specificamente un guasto del contatore, incombe al somministrante verificare il corretto funzionamento dello stesso, ma nella specie la CTU non aveva accertato il malfunzionamento e mancavano contestazioni circostanziate idonee a vincere la presunzione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., poiché la ricorrente non aveva indicato in modo puntuale i passaggi della CTU asseritamente disattesi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d’appello non aveva affermato un fatto diverso da quello risultante in atti e, quanto alle doglianze sugli artt. 115 e 116 c.p.c., non erano state rispettate le condizioni di ammissibilità della censura. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma le censure sono respinte o dichiarate inammissibili secondo i limiti del sindacato di legittimità

  • art. 2697 c.c.

    il riparto dell’onere della prova, nei rapporti di somministrazione idrica, impone al somministrante di verificare il contatore solo se il somministrato deduce contestazioni specifiche e circostanziate sul suo malfunzionamento

  • art. 115 c.p.c.

    non può essere utilmente invocato in cassazione se la censura non è costruita nei limiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza sulla valutazione delle prove è inammissibile se non rispetta i requisiti per contestare in cassazione l’apprezzamento del giudice di merito

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione della sentenza d’appello non è ritenuta apparente perché il giudice ha spiegato le ragioni della propria diversa valutazione rispetto alla CTU

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    il ricorso è inammissibile se non indica specificamente gli atti e i passaggi dell’elaborato peritale sui quali la censura si fonda

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla somministrazione di acqua o servizi assimilati, le fatture del gestore hanno valore di presunzione semplice sull’entità dei consumi e possono essere superate dall’utente con prova contraria.
  • Se il somministrato contesta in modo specifico il corretto funzionamento del contatore, il gestore deve attivarsi per la verifica tecnica; in mancanza di un accertamento che dimostri il guasto, resta ferma la rilevanza presuntiva dei consumi fatturati.
  • La contestazione del credito non può essere generica: per incidere sull’onere probatorio del creditore è necessaria un’allegazione circostanziata del difetto di misurazione o di altre anomalie rilevanti.
  • In cassazione, le censure che si appuntano sulle risultanze della CTU devono indicare in modo puntuale i passaggi dell’elaborato asseritamente ignorati o travisati, altrimenti sono inammissibili.
  • Le doglianze sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono proponibili solo nei limiti rigorosi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, non potendo risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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