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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00243/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame del 14/07/2025 che aveva respinto il gravame avverso l'ordinanza cautelare che aveva applicato gli arresti domiciliari. Il motivo principale denunciato era la nullità dell'ordinanza cautelare per omesso svolgimento dell'interrogatorio dell'indagato prima dell'applicazione della misura (interrogatorio preventivo), nonché la mancanza delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato). Contestava inoltre la valutazione giurisprudenziale adottata dal Tribunale del riesame e la carenza e illogicità della motivazione, sostenendo che la successiva revoca della misura dal GIP dimostrerebbe l'assenza delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: nel frattempo la misura cautelare era stata revocata (rilascio dell'indagato) e il ricorrente non ha specificamente dedotto né motivato di avere un interesse a proseguire l'impugnazione nonostante la revoca (ad es. per chiedere la riparazione per ingiusta detenzione). La Corte ha richiamato costante giurisprudenza secondo cui il ricorso contro provvedimenti cautelari è inammissibile se, nelle more, la misura è cessata salvo che il ricorrente dimostri interesse concreto a mantenere il giudizio. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 274, lett. a), cod. proc. pen.

    Individua il pericolo di inquinamento probatorio come presupposto per la misura cautelare; il Tribunale del riesame ha ritenuto che tale pericolo possa giustificare l'adozione della misura anche in assenza dell'interrogatorio preventivo

  • art. 291, comma 1‑quater, cod. proc. pen.

    Prevede la facoltà di non procedere all'interrogatorio preventivo quando sussistono esigenze cautelari urgenti; la Corte ha rilevato che il Tribunale ha fatto affidamento su tale disposizione per legittimare l'omessa audizione dell'indagato

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 178, comma 1, lett. c)

    Si riferisce alla nullità a regime intermedio; la questione è dibattuta in giurisprudenza se l'omissione dell'interrogatorio sia una nullità rilevabile d'ufficio o soggetta a decadenza se non eccepita dall'interessato

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso aveva dedotto inosservanza/errata applicazione di norme processuali e carenza di motivazione, ma la Corte lo ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta revoca della misura senza interesse specifico

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Disciplina gli oneri conseguenti alla declaratoria di inammissibilità; la Corte ha disposto la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi di questa norma

  • Sentenza Corte cost., n. 186/2000

    sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere dolo o colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso e per fondare la decisione sul mancato interesse a proseguire l'impugnazione

Massime di principio

  • Se la misura cautelare impugnata viene revocata o cessa nelle more, il ricorso per cassazione contro quella misura è normalmente inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che il ricorrente dimostri un interesse attuale e concreto a mantenere il giudizio (es. per richiedere riparazione per ingiusta detenzione).
  • L'omissione dell'interrogatorio preventivo può integrare una nullità, ma la rilevabilità e gli effetti di tale vizio dipendono dall'orientamento giurisprudenziale: in alcuni casi si ritiene vizio 'genetico' rilevabile d'ufficio, in altri si considera nullità a regime intermedio rilevabile solo se eccepita dall'interessato nella sede opportuna (interrogatorio di garanzia). È prudente eccepire tempestivamente il vizio in sede di interrogatorio di garanzia e nel gravame.
  • Il giudice può non procedere all'interrogatorio preventivo se sussistono esigenze cautelari urgenti (es. pericolo di inquinamento probatorio) ai sensi di norme come l'art. 291 c.p.p.; tuttavia, la scelta deve essere adeguatamente motivata su elementi concreti oggettivi per non risultare manifestamente illogica o apparente.
  • Quando si contesta la mancanza delle esigenze cautelari (pericolo attuale e concreto di reiterazione o di inquinamento), è necessario allegare e documentare fatti concreti che dimostrino l'insussistenza di tali esigenze; il solo richiamo a fatti sopravvenuti (es. successiva amministrazione giudiziaria) deve essere esplicitato e collegato al profilo interesse-processuale se si vuole mantenere vivo il gravame.
  • In vista di un ricorso in Cassazione contro provvedimenti cautelari, il difensore dovrebbe considerare di: (a) sollevare tempestivamente ogni eccezione rilevabile, anche in interrogatorio di garanzia; (b) se la misura viene revocata, motivare espressamente l'interesse a proseguire l'impugnazione (per es. finalità risarcitoria); (c) documentare con precisione le carenze di motivazione del provvedimento impugnato.

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