Cassazione Civile, Ordinanza n. 18206/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi dal Comune per omesso pagamento della TARSU relativa agli anni 2006-2010, concernenti diverse aree della struttura del circolo nautico. In primo grado gli avvisi erano stati annullati perché ritenuti riferiti a una pretesa evasione totale; in appello la CTR ha invece chiarito che gli avvisi riguardavano, per alcune aree, evasione totale per specifiche destinazioni d'uso e, per altre, evasione parziale per maggiore superficie tassabile rispetto a quella dichiarata, ritenendo prevalenti gli accertamenti diretti del Comune rispetto alla documentazione prodotta dal contribuente. Il ricorso per cassazione deduce un unico vizio: la nullità della sentenza per motivazione solo apparente, sostenendo che la CTR non avesse precisato quale documentazione fosse stata prodotta dal contribuente né quale fosse il contenuto concreto degli accertamenti comunali, rendendo la motivazione incomprensibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente. Ha richiamato il principio secondo cui, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e consente di denunciare solo anomalie radicali della motivazione. Ha poi osservato che la sentenza impugnata esponeva in modo lineare le ragioni della decisione: gli avvisi indicavano difformità tra ruoli e verifiche comunali, gli accertamenti diretti avevano rilevato l'utilizzo di maggiori superfici e la documentazione del contribuente non era idonea a superare tali risultanze. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nulla sulle spese, poiché il Comune è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
riformulazione del motivo di ricorso per cassazione
il vizio motivazionale è oggi denunciabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, nei casi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile
art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134
riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
ha ridotto il controllo di legittimità sulla motivazione al "minimo costituzionale"
art. 12 disp. prel. c.c.
è richiamato come criterio interpretativo della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
introduzione del comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale norma che prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in cassazione non è più censurabile la mera insufficienza o non esaustività della motivazione, ma soltanto l'anomalia motivazionale che equivalga a mancanza costituzionalmente rilevante della motivazione stessa.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere la ratio decidendi; non è invece apparente se la sentenza rende intellegibili le ragioni essenziali della decisione, anche senza riportare analiticamente ogni documento o ogni passaggio istruttorio.
- Quando la decisione di merito indica le difformità accertate dall'ente impositore e spiega perché la documentazione del contribuente non le superi, la censura di motivazione apparente non può risolversi in una richiesta di maggiore dettaglio espositivo.
- Nel giudizio di legittimità, la contestazione della motivazione deve confrontarsi con il contenuto complessivo della sentenza impugnata e non può fondarsi sulla sola pretesa omissione di specificazioni che, per la comprensione della decisione, non risultino decisive.
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