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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29664/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione relativo alle ragioni di necessità e urgenza del provvedimento limitativo della libertà personale (obbligo di presentazione e divieto di accesso agli impianti sportivi per cinque anni). Il ricorrente sostiene che il giudice di merito si sia limitato a recepire pedissequamente il provvedimento questorile, già viziato da travisamento della prova, senza compiere una valutazione autonoma; contesta la qualificazione e la gravità dei fatti addebitati (sottolineando che l'incontro del 14/02/2025 si è svolto regolarmente senza incidenti) e la congruità della durata quinquennale della misura, ritenuta ingiustificata e non adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice di merito abbia effettuato il controllo di legalità sui presupposti del provvedimento questorile (necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale, attribuibilità delle condotte e congruità della durata). Ha richiamato come elementi probatori le immagini di videosorveglianza e il riconoscimento operato dagli agenti, che attestano la partecipazione attiva del prevenuto ai disordini verificatisi prima dell'incontro del 07/12/2024. Quanto alla durata, la Corte ha ritenuto coerente il termine quinquennale alla luce dell'art. 6, comma quinto, della L. 13/12/1989, n. 401, come modificato dal D.L. 119/2014 (conv. L. 146/2014), nonché della recidiva del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6

    art. 6, comma 2; art. 6, comma 5 (come modificato dal D.L. n. 119 del 2014, conv. in L. n. 146 del 2014)

    La norma consente al Questore di imporre l'obbligo di presentazione e il divieto di accesso agli impianti sportivi; in sede di convalida il giudice deve verificare necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale, attribuibilità delle condotte e congruità della durata. Il comma quinto prevede un termine minimo (cinque anni) applicabile in presenza dei presupposti e della recidiva.

  • Decreto Legge n. 119/2014, convertito in Legge n. 146/2014

    modifica ai parametri temporali dell'art. 6 della L. 401/1989

    Ha introdotto la previsione che ha reso applicabile la durata minima quinquennale in determinati casi; la Corte ha ritenuto la durata conforme a tale disciplina e giustificata dalla recidiva.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'onere delle spese del procedimento e consente di irrogare il versamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • In caso di convalida di provvedimenti del Questore che incidono sulla libertà personale (obbligo di presentazione, divieti di accesso agli impianti sportivi), il giudice deve svolgere un controllo di legalità pieno e autonomo: verificare necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale, attribuibilità delle condotte e congruità della durata.
  • La circostanza che una successiva manifestazione si sia svolta regolarmente non cancella automaticamente la rilevanza dei disordini precedenti: se vi sono elementi probatori (videosorveglianza, riconoscimento da parte degli agenti) che dimostrano comportamenti pericolosi, resta giustificata l'adozione di misure preventive.
  • La durata delle misure di prevenzione deve essere motivata; però quando la norma prevede un termine minimo (es. cinque anni per effetto delle modifiche normative) e ricorrono fattori aggravanti come la recidiva, il termine minimo può ritenersi congruo.
  • Se il ricorrente contesta solo la gravità o la congruità della misura senza fornire elementi nuovi o errori giuridici specifici nella motivazione del giudice, il ricorso in cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile.
  • Prove quali immagini di videosorveglianza e riconoscimenti operanti sono strumenti decisivi per l'attribuzione di condotte in ambito di ordine pubblico e possono sostenere la necessità della misura cautelare/di prevenzione.

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