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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08313/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Matacena impugnava la conferma, in appello, della sua condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (cap.i A, B, C), aggravate ex art. 219 L.F. Il ricorso in Cassazione proponeva quattro motivi: (1-2) violazione di legge e vizi di motivazione per l'omessa valutazione delle conclusioni scritte depositate in appello con cui si sosteneva la prescrizione di tutti i reati e per la presunta nullità/omessa allegazione di tali memorie nel fascicolo d'appello; (3) mancato riconoscimento della prescrizione con riferimento al capo A (bancarotta documentale), sostenendo che l'aggravante del danno patrimoniale non fosse stata contestata per quel capo e quindi non poteva interrompere la prescrizione; (4) censura sulla fondatezza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati perché le memorie difensive che invocavano la prescrizione erano state depositate oltre i termini previsti dall'art. 585, comma 4, c.p.p., e in ogni caso introducevano questioni nuove non devolute con i motivi di appello, per cui non vigeva l'obbligo di valutazione da parte della Corte d'appello. Quanto alla prescrizione sul capo A, la Cassazione ha confermato che l'aggravante del danno di rilevante gravità era espressamente riferita a tutte le imputazioni e quindi impediva la maturazione della prescrizione per tutti i reati. Sul punto dell'aggravante la Corte ha confermato la valutazione della Corte d'appello: il danno di 115.000 euro, rapportato alla massa attiva e alle dimensioni dell'impresa e al fatto che il fallimento fu richiesto da un unico creditore che subì interamente il pregiudizio, è valutato come rilevante; il recupero successivo di parte delle somme durante la procedura fallimentare non esclude la sussistenza dell'aggravante perché avvenuto post delictum. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 219 Legge Fallimentare (L.F.)

    L'aggravante (pluralità di fatti e danno di rilevante gravità) è stata ritenuta riferita a tutte le imputazioni di bancarotta, incidendo sul computo della prescrizione per tutti i capi.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisca i termini per il deposito delle memorie in appello e disciplina i motivi nuovi; la Corte ha ritenuto che memorie depositate oltre i termini e contenenti questioni nuove non imponessero la valutazione da parte della Corte d'appello.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della motivazione richiesta per il ricorso, cioè l'enunciazione dei motivi nei limiti di legge.

  • art. 178, co. 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alla possibile nullità di regime intermedio per la mancata allegazione di atti, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza per i motivi procedurali relativi ai termini e ai motivi nuovi.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 2 n. 36118/2019; Sez. U. n. 42792/2001; Sez. 5 n. 49642/2009, Sez.5 n.24696/2025)

    Principi applicati: (i) disciplina delle memorie in appello e dei motivi nuovi; (ii) possibilità per il giudice di legittimità di consultare l'incarto per error in procedendo; (iii) criterio di valutazione del danno che lo rapporta alla massa attiva disponibile per i creditori.

Massime di principio

  • Le conclusioni difensive depositate tardivamente in appello che introducono questioni non devolute con i motivi di impugnazione possono non essere valutate: il deposito oltre i termini dell'art. 585 c.p.p. e la novità della questione espongono la memoria all'inammissibilità come base per decisione.
  • Per il calcolo della prescrizione in reati plurimi, se un'aggravante è espressamente riferita a tutte le imputazioni, essa interrompe o impedisce la maturazione della prescrizione per ciascun capo cui si riferisce.
  • La sussistenza dell'aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" si valuta comparando l'entità della distrazione patrimoniale con la massa attiva che sarebbe stata disponibile per i creditori: il danno va misurato in relazione all'incidenza sulla massa attiva, non in termini assoluti.
  • Il recupero di somme successivo al reato (fatti post delictum, es. azione revocatoria positiva) non elide automaticamente la valutazione della gravità del danno al momento della consumazione del reato.
  • Per difese basate sulla prescrizione è strategico dedurre espressamente la causa estintiva nell'atto di impugnazione e non limitarsi alle memorie conclusive, per evitare l'inapplicabilità della disciplina sui motivi nuovi.

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