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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27067/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (risparmiatore)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di rimborso di buoni postali fruttiferi posseduti da due risparmiatrici, accolta in primo grado dal Tribunale di Ragusa nei confronti della società emittente, che era stata condannata al pagamento secondo condizioni più favorevoli rispetto a quelle ritenute applicabili dalla stessa emittente. In appello, la Corte di Catania ha dichiarato l'estinzione del giudizio perché entrambe le parti non erano comparse a due udienze di trattazione consecutive. La società emittente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 153 c.p.c., in relazione agli artt. 181 e 309 c.p.c. e agli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che: (i) l'estinzione non poteva essere dichiarata senza previa cancellazione della causa dal ruolo; (ii) erano state ingiustamente rigettate le istanze di rimessione in termini proposte dopo le udienze non tenute; (iii) la successiva fissazione dell'udienza dinanzi al collegio avrebbe dovuto valere come accoglimento implicito di tali istanze.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso. Ha affermato che, ai sensi degli artt. 181 e 307 c.p.c., la mancata comparizione di entrambe le parti a due udienze consecutive comporta l'estinzione del processo in via automatica; il provvedimento del giudice ha natura meramente dichiarativa e non è subordinato a una preventiva cancellazione della causa dal ruolo. Ha inoltre rilevato che il rigetto delle istanze di rimessione in termini era stato motivato dalla già intervenuta estinzione del processo e che la successiva fissazione dell'udienza non implicava affatto accoglimento delle istanze, essendo stata disposta solo per la discussione sulle stesse. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta di rimessione in termini; la Corte non ha ravvisato violazione della norma, ritenendo correttamente opposto il rilievo dell'intervenuta estinzione del processo.

  • art. 181 c.p.c.

    La mancata comparizione di entrambe le parti a due udienze consecutive legittima la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo.

  • art. 307 c.p.c.

    L'effetto estintivo del processo si verifica automaticamente per effetto della diserzione delle parti a due udienze consecutive; il provvedimento giudiziale ha natura dichiarativa.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente, ma non ritenuto violato alla luce della disciplina processuale applicata.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente, ma non ritenuto violato alla luce della disciplina processuale applicata.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge utilizzata come base formale del motivo di ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale di definizione del ricorso.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per attestare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel caso di mancata comparizione di entrambe le parti a due udienze consecutive, l'estinzione del processo opera automaticamente per legge; il provvedimento del giudice ha natura dichiarativa e non costitutiva.
  • La cancellazione della causa dal ruolo non costituisce un presupposto autonomo dell'estinzione quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 307 c.p.c., ma si inserisce nel medesimo meccanismo processuale.
  • Le istanze di rimessione in termini non possono incidere su un'estinzione già verificatasi secondo la disciplina applicabile, salvo che il giudice abbia previamente e validamente riaperto il contraddittorio o rimosso la causa estintiva.
  • La successiva fissazione di un'udienza per discutere su un'istanza non equivale, di per sé, ad accoglimento implicito dell'istanza stessa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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