Sentenza del 28/06/2017 n. 16069 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità, nell'anno d'imposta 2008, della quota di ammortamento dell'avviamento derivante dal disavanzo da annullamento della partecipazione conseguente alla fusione per incorporazione della società controllata D. S.r.l. Secondo l'Amministrazione, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio senza applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. n. 358 del 1997, art. 6, comma 1, sarebbe stato possibile solo dimostrando che tali valori derivavano da plusvalori già effettivamente assoggettati a imposizione. La contribuente sosteneva invece che fosse sufficiente che i maggiori o minori valori avessero concorso alla formazione del reddito di un'impresa residente, senza necessità di provare il pagamento dell'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. La decisione è stata fondata principalmente sull'efficacia di giudicato esterno della precedente sentenza della Cassazione n. 16598 del 2015, resa tra le medesime parti e relativa allo stesso rapporto giuridico e alla medesima questione, sebbene riferita a un diverso periodo d'imposta. Tale giudicato aveva riconosciuto la deducibilità delle quote annuali di ammortamento relative al disavanzo di fusione. La Corte ha quindi confermato, per il 2008, la deducibilità della quota di Euro 411.035,83 e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 3.800, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, art. 6, comma 1
imposta sostitutiva prevista al precedente comma 1
Prevedeva l'applicazione di un'imposta sostitutiva per attribuire riconoscimento fiscale ai maggiori valori emergenti in occasione di operazioni di fusione.
D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, art. 6, comma 2, lett. b)
i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del disavanzo da annullamento delle azioni o quote si intendono fiscalmente riconosciuti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, fino a concorrenza dell'importo complessivo netto [...] dei maggiori o dei minori valori, rispetto ai relativi valori di acquisizione, derivanti dalla cessione delle azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente
La controversia riguardava se il riconoscimento fiscale operasse soltanto in presenza di plusvalori previamente tassati oppure anche quando i maggiori o minori valori avessero semplicemente concorso alla formazione del reddito. La Cassazione, in questa decisione, ha risolto la controversia applicando il giudicato esterno formatosi sulla medesima questione.
Cass., Sezioni Unite, 16 giugno 2006, n. 13916
l'accertamento così compiuto [...] preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto
Il giudicato tributario può estendersi a periodi d'imposta diversi quando riguarda un elemento giuridico permanente o una qualificazione preliminare comune a più annualità, anche in deroga al principio dell'autonomia dei periodi d'imposta.
Cass. n. 6953 del 2015 e Cass. n. 2433 del 2013
Confermano che l'autonomia dei periodi d'imposta non impedisce l'efficacia espansiva del giudicato su questioni giuridiche stabili e comuni a più annualità.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato tra le stesse parti ha risolto una questione giuridica permanente e comune a più periodi d'imposta, tale accertamento può vincolare anche i giudizi relativi ad annualità successive o precedenti.
- Il principio di autonomia dei periodi d'imposta riguarda soprattutto fatti variabili annualmente, come la capacità contributiva o l'ammontare di specifiche spese, ma non necessariamente le qualificazioni giuridiche e gli elementi strutturali destinati a produrre effetti su più esercizi.
- In presenza di un giudicato esterno sul medesimo rapporto giuridico, il giudice non deve riesaminare la questione già definita, anche se il nuovo giudizio riguarda una diversa annualità o una diversa quota di un ammortamento pluriennale.
- Per operazioni di fusione con disavanzo da annullamento, la deducibilità degli ammortamenti dipende dalla disciplina applicabile e dalle condizioni di riconoscimento fiscale dei maggiori valori; tuttavia, una precedente decisione definitiva sulla medesima operazione può risultare decisiva per tutte le quote e annualità collegate.
- Il giudicato produce effetti solo se vi è identità sostanziale delle parti, del rapporto giuridico e della questione fondamentale, e se la precedente decisione è divenuta definitiva.
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