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Sentenza

Sentenza del 11/05/2017 n. 11619 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo sostenendo che la cartella di pagamento presupposta non fosse stata validamente notificata. La Corte d'appello aveva ritenuto nulla la notifica perché la cartella era stata consegnata al portiere senza l'invio di una seconda raccomandata. Equitalia ha contestato tale decisione, deducendo sia la violazione del divieto di proporre domande nuove in appello, sia, soprattutto, l'erronea applicazione delle regole sulle notificazioni tramite il servizio postale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo valida, in linea di principio, la notifica della cartella eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento e consegnata al portiere, senza necessità di una seconda raccomandata al destinatario. In tali casi si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della notificazione disciplinata dalla legge n. 890/1982. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    La notificazione della cartella può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    La notifica diretta della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento è una modalità semplificata e si perfeziona alla data risultante dall'avviso sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di una relata separata.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 7

    Le regole specifiche della notificazione a mezzo posta previste da questa legge non si applicano quando la cartella è spedita direttamente dal concessionario secondo l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.

  • Codice di procedura civile, art. 139, comma 4

    L'obbligo di inviare una seconda raccomandata in caso di consegna al portiere non incide, secondo l'orientamento richiamato, sulla perfezione della notifica diretta della cartella effettuata tramite il servizio postale ordinario; la sua omissione costituisce una mera irregolarità.

  • Codice di procedura civile, art. 160

    L'omissione della comunicazione successiva al destinatario non determina, in questo contesto, una delle nullità tipiche della notificazione.

  • Codice di procedura civile, art. 345

    Il motivo relativo all'eventuale modifica della domanda e del thema decidendum in appello non è stato esaminato, poiché è rimasto assorbito dall'accoglimento del motivo principale sulla validità della notifica.

Massime di principio

  • Quando una cartella di pagamento viene spedita direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica può perfezionarsi secondo le regole del servizio postale ordinario.
  • La consegna della raccomandata al portiere non rende automaticamente nulla la notifica e, in questo specifico regime, non richiede necessariamente l'invio di una seconda raccomandata al destinatario.
  • Prima di contestare un fermo amministrativo per omessa o invalida notifica della cartella presupposta, occorre verificare concretamente la modalità utilizzata dall'agente della riscossione: notifica diretta ex art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 oppure notificazione formale soggetta alla legge n. 890/1982.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva validità del fermo: impone al giudice di rinvio di riesaminare la controversia applicando il principio stabilito dalla Cassazione e verificando gli ulteriori presupposti del provvedimento.

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