Sentenza n. 8153/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sulle istanze di riconoscimento in Italia di titoli abilitanti per l'insegnamento di sostegno conseguiti in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (aspiranti docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un ricorso collettivo ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva concluso i procedimenti avviati con le rispettive istanze di riconoscimento in Italia di titoli conseguiti in Spagna e ritenuti validi per l'insegnamento di sostegno. Le domande erano state presentate tra marzo e agosto 2025. Il Ministero si è costituito con un atto di mero stile, senza contestazioni specifiche. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di provvedere entro il termine fissato dal giudice e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso collettivo e ha individuato nel Ministero dell'Istruzione, oggi denominato Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'autorità competente a concludere il procedimento. Ha applicato l'art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, secondo cui il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, il Collegio ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato ordinato a esaminare le singole posizioni, la documentazione relativa ai percorsi di studio e i titoli conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e con la normativa attuativa. Il giudice ha richiamato l'obbligo di valutare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, la durata, il livello e la qualità della formazione, nonché l'eventuale equipollenza e la necessità di misure compensative proporzionate. Il termine assegnato al Ministero è di 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, è stato nominato commissario ad acta per l'ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di chiedere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e l'ordine giudiziale all'amministrazione di provvedere.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Prevede che l'autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE.
direttiva 2005/36/CE
Impone di valutare il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altro Stato membro considerando l'insieme delle competenze e prevedendo, ove necessario, misure compensative.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente l'adozione di opportune e proporzionate misure compensative in caso di mancata piena equipollenza della formazione.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito dalla l. 604/2022
Ha previsto la denominazione di Ministero dell'Istruzione e del Merito, senza incidere sulla competenza ministeriale a concludere il procedimento.
Massime di principio
- Quando la normativa applicabile stabilisce un termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, la sua scadenza senza provvedimento espresso integra silenzio-inadempimento e legittima l'azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera, l'autorità competente deve valutare l'intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite dall'interessato, considerando durata, livello e qualità della formazione, anche quando essa sia stata svolta con modalità diverse dalla formazione continua a tempo pieno.
- L'autorità competente non può limitarsi a un raffronto formale tra il titolo estero e quello nazionale, ma deve verificare se le qualifiche e l'esperienza professionale maturate nello Stato d'origine e nello Stato ospitante soddisfino, anche parzialmente, i requisiti per l'accesso all'attività professionale.
- Qualora la formazione estera non risulti pienamente equivalente, l'amministrazione deve valutare l'equipollenza sostanziale e, ove necessario, adottare misure compensative opportune e proporzionate, anziché omettere la decisione sull'istanza.
- Nel giudizio contro il silenzio, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine congruo per provvedere e nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire per l'ulteriore termine stabilito in caso di persistente inerzia.
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