Cassazione Penale, Ordinanza n. 32197/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 3 giugno 2025, che aveva riformato la decisione di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, lasciando ferma l'affermazione di responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e patrimoniale. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato la motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità. La Corte ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, poiché non individuava gli elementi sui quali si fondava la censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi formulati, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato il giudizio di bilanciamento tra circostanze operato dal giudice. Anche tale motivo è stato ritenuto generico, in quanto riproponeva argomenti già esaminati e disattesi dal giudice del gravame senza stabilire una specifica correlazione con le ragioni della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità di entrambi i motivi ai sensi degli artt. 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La responsabilità penale per bancarotta fraudolenta distrattiva e patrimoniale, già confermata in appello con modifica limitata al trattamento sanzionatorio, non è stata posta in discussione con esito favorevole al ricorrente.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare gli elementi posti a fondamento della censura; la mera contestazione indeterminata della motivazione non consente l'esercizio del sindacato del giudice dell'impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità dell'impugnazione; la specificità richiede correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che contesti la motivazione della sentenza senza indicare gli specifici elementi sui quali si fonda la censura e senza consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi.
- La specificità del motivo di impugnazione richiede una puntuale correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso; la mera riproposizione di argomenti già esaminati e disattesi dal giudice del gravame non soddisfa tale requisito.
- La censura generica sul giudizio di bilanciamento tra circostanze è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione adottata dal giudice e si limita a reiterare deduzioni già ritenute infondate.
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