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Circolare

Circolare numero 34 del 6-2-2007

1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori; 2. Retribuzioni convenzionali in genere; 3. Lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al DPR n. 602/70; 4. Cooperative sociali; 5. Rapporti di lavoro a tempo parziale; 6. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2007 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438; 7. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile; 8. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi; 9. Valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente; 10. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs. 2.91997, n. 314); 11. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato. 12. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria 13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2007.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per il 2007 i principali valori di riferimento per il calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale: minimali di retribuzione giornaliera e oraria, retribuzioni convenzionali, massimale annuo, limite per l'accredito dei contributi, importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente e ulteriori parametri per specifiche categorie. Vengono inoltre chiarite le regole applicabili alle cooperative, al lavoro a tempo parziale e alle regolarizzazioni del mese di gennaio 2007.

Minimali retributivi e massimali contributivi per l'anno 2007

Minimali, massimali e basi contributive per l'anno 2007

La circolare aggiorna i principali parametri retributivi e contributivi da utilizzare per il 2007, con riferimento alla generalità dei lavoratori e a una serie di categorie speciali. Il documento chiarisce inoltre le modalità applicative delle norme sul minimale imponibile, sui massimali, sulle retribuzioni convenzionali e sulla regolarizzazione di eventuali versamenti effettuati senza considerare i nuovi importi.

Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori

La circolare richiama il principio per cui la retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali non può essere inferiore ai trattamenti retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, ai sensi dell'art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989. Viene ribadito che tale regola vale anche per i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva.

È inoltre richiamata la norma interpretativa introdotta dall'art. 2, co. 25, della legge n. 549/1995, secondo cui, in presenza di più contratti collettivi per la medesima categoria, occorre fare riferimento a quello stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Per il 2007, in seguito alla variazione ISTAT pari al 2,0%, il minimale di retribuzione giornaliera viene aggiornato a 41,43 euro, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD, pari a 436,14 euro. La circolare precisa che questi minimi si applicano senza pregiudizio dei preesistenti minimali di retribuzione giornaliera, che devono comunque essere rispettati quando più elevati.

Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche

Viene chiarito che non sussiste l'obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi quando il datore di lavoro eroga trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche di importo inferiore al limite minimo. La circolare rinvia alle istruzioni già impartite in precedenti documenti di prassi.

Retribuzioni convenzionali e categorie speciali

Per le retribuzioni convenzionali in genere, il limite minimo di retribuzione giornaliera è fissato per il 2007 in 23,02 euro, partendo dalla misura di base di 5,16 euro e tenendo conto dell'adeguamento ISTAT.

Per gli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge n. 413/1984, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite in precedenza.

Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/1958, la retribuzione convenzionale mensile per il 2007 è stabilita in 575,00 euro, calcolata come 23,02 euro per 25 giornate.

Per i lavoratori a domicilio, il minimale giornaliero è anch'esso pari a 23,02 euro per effetto dell'aumento dell'indice medio del costo della vita del 2,0%, ma deve comunque essere ragguagliato a 41,43 euro quando ciò sia richiesto dalla disciplina del minimale contributivo. La circolare ricorda che anche per i lavoranti a domicilio si applica l'art. 1, co. 1, della legge n. 389/1989.

Cooperative di cui al DPR n. 602/1970

Per i soci lavoratori delle cooperative disciplinate dal DPR n. 602/1970, il percorso di graduale innalzamento della retribuzione imponibile si conclude al 31 dicembre 2006. Dal 1° gennaio 2007 l'imponibile contributivo deve quindi essere determinato secondo le regole ordinarie previste per la generalità dei lavoratori, cioè ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997 e dell'art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989.

La circolare precisa tuttavia che, per l'anno 2007, il criterio di imponibilità del comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997 si applica esclusivamente ai compensi di competenza del 2007; per le competenze maturate entro il 31 dicembre 2006, anche se corrisposte successivamente, resta applicabile il regime del D.Lgs. n. 423/2001.

Viene inoltre confermata la permanenza in vigore del DPR n. 602/1970 per le disposizioni compatibili con il nuovo assetto normativo e si precisa che i soci restano assoggettati alle sole forme assicurative previste dall'art. 1 di tale decreto e successive modificazioni.

Per il 2007 il minimale giornaliero per la contribuzione IVS e per le assicurazioni minori è pari a 41,43 euro. Nel calcolo dell'imponibile devono essere considerati, oltre a paga base, indennità di contingenza ed EDR, tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale. Cessa inoltre il principio di infrazionabilità dell'imponibile mensile; i contributi sono dovuti dalla data di inizio del rapporto e per tutta la sua durata, salvo le assenze riconosciute dalla normativa come cause legali di astensione dal lavoro, quali malattia e maternità.

La circolare specifica infine che, per i rapporti part-time dei soci delle cooperative ex DPR n. 602/1970, il minimale orario segue le regole previste per la generalità dei lavoratori.

Cooperative sociali

Per i soci lavoratori delle cooperative sociali, la legge finanziaria 2007 prevede un sistema di graduale aumento della retribuzione imponibile ai fini contributivi nel periodo 2007-2009. La circolare rinvia, nelle more dell'emanazione di istruzioni dedicate, alla disciplina già contenuta nella circolare n. 18 del 8 febbraio 2006. Le cooperative potranno procedere alla regolarizzazione contributiva dopo l'emanazione dell'apposita circolare, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993.

Rapporti di lavoro a tempo parziale

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale si applica l'art. 1, co. 1, della legge n. 389/1989, ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997. Se la retribuzione così determinata è inferiore al minimale orario, deve essere ragguagliata a tale soglia.

La circolare ricorda che l'art. 1, co. 4, della legge n. 389/1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61/2000, stabilisce un minimale orario ai fini contributivi per il part-time. Con un orario normale di 40 ore settimanali, il calcolo indicato è:

  • 41,43 euro × 6 / 40 = 6,21 euro

Aliquota aggiuntiva dell'1% e prima fascia di retribuzione pensionabile

Ai sensi dell'art. 3-ter della legge n. 438/1992, dal 1° gennaio 1993 è dovuta un'aliquota aggiuntiva dell'1% sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile per i regimi con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10%.

Per il 2007 la prima fascia di retribuzione pensionabile annua è fissata in 40.083,00 euro; rapportata a dodici mesi, corrisponde a 3.340,00 euro. La circolare ribadisce che per il versamento del contributo aggiuntivo deve essere applicato il criterio della mensilizzazione.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, nonché per chi opta per il sistema contributivo, è rivalutato per il 2007 sulla base dell'indice dei prezzi al consumo del 2,0% e risulta pari a 87.187,13 euro, arrotondato a 87.187,00 euro.

La circolare ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo previsto per i dirigenti di aziende industriali dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/1997.

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Per il 2007, applicando tale percentuale al trattamento minimo di 436,14 euro, si ottiene:

  • limite settimanale: 174,46 euro;
  • limite annuale: 9.071,92 euro.

Si precisa inoltre che l'art. 7 del D.L. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250/1958, salvo quanto stabilito retroattivamente dall'art. 43, co. 3, della legge n. 448/2001.

Importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente

La circolare riporta gli importi per l'anno 2007 che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, già previsti dal D.Lgs. n. 314/1997. Tra i principali valori indicati figurano:

  • erogazioni liberali e fringe benefit: tetto di 258,23 euro;
  • valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa: 5,29 euro;
  • indennità di trasferta in Italia: 46,48 euro per l'intera trasferta, 30,99 euro per 2/3, 15,49 euro per 1/3;
  • indennità di trasferta all'estero: 77,47 euro per l'intera trasferta, 51,65 euro per 2/3, 25,82 euro per 1/3;
  • indennità di trasferimento in Italia: tetto di 1.549,37 euro;
  • indennità di trasferimento all'estero: tetto di 4.648,11 euro;
  • azioni offerte ai dipendenti: tetto di 2.065,83 euro.

La circolare rinvia alle precedenti istruzioni di prassi per i dettagli applicativi.

Decontribuzione delle erogazioni di secondo livello

Per effetto dell'art. 43, co. 2, lett. b), della legge n. 448/2001, l'importo massimo della decontribuzione sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello è fissato nella misura del 3% della retribuzione annua.

Massimale giornaliero per malattia e maternità nello spettacolo

Per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, il massimale giornaliero da assumere ai fini del calcolo della contribuzione per malattia e maternità è confermato per il 2007 in 67,14 euro.

Indennità di maternità obbligatoria a carico dello Stato

L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001, è rivalutato per il 2007 a 1.813,08 euro, rispetto ai 1.777,53 euro del 2006.

Regolarizzazione dei versamenti di gennaio 2007

Le aziende che non abbiano potuto applicare tempestivamente le nuove disposizioni per il mese di gennaio 2007 possono regolarizzare la posizione entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993.

Per le regolarizzazioni relative ai punti sui minimali, sulle retribuzioni convenzionali e sul lavoro a tempo parziale, la circolare indica che nel DM10/2 le aziende devono:

  • calcolare le differenze tra retribuzioni imponibili vigenti dall'1 gennaio 2007 e quelle effettivamente assoggettate a contribuzione;
  • sommare tali differenze alle retribuzioni imponibili del mese di regolarizzazione, calcolando i contributi sui nuovi totali.

Per gli organismi cooperativi ex DPR n. 602/1970, la regolarizzazione delle differenze IVS deve essere esposta nel DM10/2 con la dicitura "Diff. IVS" e il codice "M188"; per le contribuzioni minori deve essere usata la dicitura "Diff. contribuzioni minori" con il codice "M301". In entrambi i casi, nella casella retribuzioni va indicato l'importo della differenza imponibile, mentre non vanno compilate le caselle relative a numero dipendenti e numero giornate.

Per le regolarizzazioni a credito dell'azienda, l'importo da restituire al lavoratore va indicato nel quadro "D" del DM10/2 con i codici previsti dalla circolare n. 153 del 22 dicembre 2006, in base alla gestione di appartenenza del lavoratore.

Punti principali

Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori

Per il 2007 la retribuzione imponibile ai fini contributivi non può essere inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva applicabile, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989. Il minimale giornaliero aggiornato è pari a 41,43 euro, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD (436,14 euro).

Retribuzioni convenzionali e categorie particolari

Per le retribuzioni convenzionali in genere il minimale giornaliero per il 2007 è 23,02 euro. Per i soci delle cooperative della piccola pesca la retribuzione convenzionale mensile è fissata in 575,00 euro. Per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero è anch'esso 23,02 euro, da ragguagliare comunque a 41,43 euro quando richiesto dalle regole sul minimale contributivo.

Cooperative ex DPR n. 602/1970

Dal 1° gennaio 2007 l'imponibile contributivo dei soci lavoratori delle cooperative disciplinate dal DPR n. 602/1970 è determinato secondo le regole della generalità dei lavoratori. Il minimale giornaliero è 41,43 euro e nel calcolo devono essere considerati tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale. Cessa inoltre il principio di infrazionabilità dell'imponibile mensile, salvo i periodi di assenza per cause legali di astensione dal lavoro.

Lavoro a tempo parziale

Per i rapporti part-time si applica il minimale orario previsto dalla legge n. 389/1989. Con orario normale di 40 ore settimanali il calcolo indicato porta a un minimale orario di 6,21 euro, ottenuto rapportando il minimale giornaliero di 41,43 euro a 6 ore su 40.

Altri valori e limiti 2007

La circolare indica anche: prima fascia di retribuzione pensionabile pari a 40.083,00 euro annui, con aliquota aggiuntiva dell'1% sulla quota eccedente; massimale annuo della base contributiva e pensionabile pari a 87.187,00 euro; limite settimanale per l'accredito dei contributi pari a 174,46 euro e limite annuale pari a 9.071,92 euro; massimale giornaliero per malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato pari a 67,14 euro.

Importi non soggetti a tassazione previdenziale e decontribuzione

Sono riportati gli importi 2007 che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, tra cui erogazioni liberali e fringe benefit fino a 258,23 euro, mensa a 5,29 euro, indennità di trasferta e di trasferimento nei limiti indicati, e azioni offerte ai dipendenti fino a 2.065,83 euro. È inoltre confermato il limite massimo della decontribuzione delle erogazioni da secondo livello nella misura del 3% della retribuzione annua.

Regolarizzazione e recuperi contributivi

Le aziende che non abbiano applicato le nuove misure nel versamento di gennaio 2007 possono regolarizzare entro il 16 del terzo mese successivo alla circolare. Sono fornite istruzioni operative per il DM10/2, con specifiche modalità di esposizione delle differenze contributive per i soci delle cooperative e per le regolarizzazioni a credito dell'azienda.

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