Cassazione Penale, Sentenza n. 22571/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca, anche parziale, del sequestro preventivo di €6.344.129,32 disposto nei confronti di M. Rinnovabili s.r.l. e di €120.000,00 a carico di Moncada Energy Group s.r.l. (poi integralmente a carico di MEG dopo fusione). Il ricorso denunciava: errata applicazione delle norme processuali e motivazione apparente rispetto all'attualità del periculum in mora; vizi nello scrutinio della pertinenzialità tra il presunto profitto del reato e le somme sequestrate; insufficiente accertamento dell'origine lecita delle somme affluiti sui conti di MEG nell'agosto 2021; e ingiustificato rigetto della richiesta di revoca parziale delle somme non riferibili all'imputato Calogero Volpe.
La decisione
Il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La difesa della ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso (procura speciale del 30/01/2024 e nota del 13/02/2024) motivata dall'intervenuta sentenza di assoluzione pronunciata dal G.U.P. di Agrigento l'8/01/2024 nei confronti di Salvatore Moncada e Calogero Volpe. Per effetto della rinuncia è stata dichiarata l'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali. Non è stata disposta alcuna somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen.
La rinuncia al gravame determina inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la dichiarazione di rinuncia presentata dal difensore con procura speciale comporta il venir meno dell'interesse a proseguire il giudizio
legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 1, comma 64 (modifica art. 616 c.p.p.)
La pronuncia riafferma che, anche dopo la modifica normativa, la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse imputabile ad evento estraneo al ricorrente consente la condanna alle sole spese processuali e non all'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende
Massime di principio
- La rinuncia formale al gravame, anche se presentata dopo la proposizione del ricorso, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso ex art. 591 c.p.p.; il giudice di legittimità dichiara l'inammissibilità se l'interesse viene meno per cause sopravvenute
- La rinuncia presentata dal difensore munito di procura speciale è valida per produrre l'effetto estintivo dell'interesse al giudizio
- Quando la perdita dell'interesse dipende da un evento non imputabile al ricorrente (es. assoluzione degli imputati), la conseguenza è l'inammissibilità del ricorso con condanna alle sole spese processuali; non si applica l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende
- Sull'aspetto sostanziale del sequestro, in assenza di sopravvenienze processuali, il ricorrente deve provare con elementi concreti l'assenza di pertinenzialità tra le somme sequestrate e il presunto profitto del reato, nonché l'origine lecita dei fondi, per ottenere revoca o parziale revoca
- In situazioni analoghe è consigliabile valutare tempestivamente la presenza di eventi sopravvenuti che possano rendere inutile il proseguimento del ricorso e, se opportuno, formalizzare la rinuncia con procura speciale per evitare oneri aggiuntivi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22289/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22290/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22291/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22293/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22295/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22296/2024 del 04/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →