Sentenza n. 4510/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento del permesso di costruire n. 851/2021 del 27 aprile 2021 del Comune di Sant'Arcangelo Trimonti rilasciato alla controinteressata e del provvedimento prot. n. 2323 del 26 luglio 2021 di rigetto della richiesta di annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria, nonché avverso tutti gli atti connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire in sanatoria n. 851/2021 per la trasformazione di una finestra in porta-finestra con accesso al lastrico solare e diniego di annullamento in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire in sanatoria e il successivo diniego di autotutela deducendo: violazione delle garanzie partecipative, per non essere stati coinvolti nel procedimento nonostante le precedenti segnalazioni al Comune; difetto di istruttoria, per non avere l'amministrazione considerato la loro asserita proprietà esclusiva dell'area interessata dall'accesso; contraddittorietà ed omessa considerazione dei precedenti accertamenti comunali che avevano qualificato l'apertura come abuso edilizio; violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990; violazione degli artt. 36 e 37 d.P.R. 380/2001 per mancanza della doppia conformità e incompatibilità dell'intervento con la disciplina urbanistica del centro storico e con il Piano di Recupero; violazione delle distanze ex art. 905 c.c.; omessa indicazione nella domanda di sanatoria dei tre gradini collocati sul lastrico; erroneità della relazione tecnica circa la preesistenza dell'accesso; difetto di legittimazione della richiedente la sanatoria per mancata dimostrazione della titolarità dell'area; mancata verifica dell'idoneità sismico-strutturale dell'intervento in zona sismica 1. La controinteressata ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse la proprietà dell'area.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la domanda fosse diretta all'annullamento di un titolo edilizio e quindi alla tutela di un interesse legittimo; la questione proprietaria rilevava solo come possibile indice di difetto di istruttoria. Nel merito, ha respinto il ricorso. Le censure partecipative sono state ritenute infondate perché le precedenti iniziative dei ricorrenti riguardavano la revoca del numero civico e non denunciavano l'irregolarità edilizia dell'apertura, sicché essi non erano parti interessate al procedimento edilizio. Sono state respinte anche le doglianze fondate sulla proprietà dell'area: la verificazione non ha accertato con certezza la titolarità del lastrico e ha escluso che la porta-finestra e i tre gradini impedissero il godimento dell'immobile dei ricorrenti. Il Comune, nel rilascio del titolo edilizio, deve esaminare gli aspetti urbanistico-edilizi e non è tenuto a svolgere un'approfondita ricostruzione dei rapporti civilistici tra privati; può tuttavia considerare limiti privatistici immediatamente conoscibili, non contestati o già chiaramente accertati. La censura relativa all'autorizzazione sismica è stata giudicata generica, essendosi i ricorrenti limitati a richiamare la classificazione sismica dell'area senza specificare la concreta violazione. La questione delle distanze tra edifici e del danno ai proprietari è stata ritenuta devoluta alla giurisdizione ordinaria. I ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore del Comune e della controinteressata, liquidate in euro 1.500,00 per ciascuna parte, oltre accessori, nonché alle spese di verificazione.
Norme richiamate
art. 11, comma 3, d.P.R. 380/2001
i titoli abilitativi edilizi non incidono sui diritti dei terzi
Il titolo edilizio produce effetti sul solo versante pubblicistico e non pregiudica i diritti dei terzi nei rapporti privatistici.
artt. 36 e 37 d.P.R. 380/2001
Invocati dai ricorrenti in relazione alla sanatoria edilizia e alla dedotta mancanza della doppia conformità; le relative censure sono state respinte.
art. 21-nonies l. 241/1990
Invocato dai ricorrenti rispetto al diniego di annullamento d'ufficio; il giudice non ha ritenuto fondata la censura.
art. 905 c.c.
Invocato dai ricorrenti per la dedotta violazione delle distanze; la relativa controversia è stata ricondotta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Massime di principio
- La contestazione della proprietà o di altri rapporti privatistici connessi all'opera non sposta la controversia dalla giurisdizione amministrativa quando la domanda è diretta all'annullamento del titolo edilizio; tali profili rilevano, eventualmente, come indici di illegittimità dell'istruttoria amministrativa.
- In sede di rilascio di un titolo edilizio, il Comune deve verificare principalmente la conformità urbanistico-edilizia e non è tenuto a ricostruire in modo approfondito ogni rapporto civilistico tra privati. I limiti privatistici possono tuttavia essere considerati quando siano già conosciuti o immediatamente conoscibili, non contestati e suscettibili di mera presa d'atto.
- Il titolo edilizio produce effetti esclusivamente pubblicistici e non risolve né pregiudica le controversie sulla proprietà, sul possesso o sulle distanze tra edifici, che restano tutelabili nei rapporti tra privati davanti al giudice ordinario.
- La partecipazione al procedimento edilizio non spetta a chi abbia manifestato interessi estranei allo specifico procedimento e non abbia segnalato, prima della conclusione dello stesso, l'irregolarità edilizia oggetto del titolo.
- Una censura fondata sulla disciplina sismica è generica se si limita a richiamare la classificazione sismica dell'area senza indicare la concreta disposizione violata e le ragioni per cui l'intervento sarebbe soggetto a uno specifico obbligo autorizzatorio o documentale.
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