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Sentenza

Sentenza del 11/03/2015 n. 4862 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Atto di impugnazione dell'Ufficio contumace - Sentenza resa nei confronti di un diverso ufficio dell'Agenzia dell'Entrate - Invalidità o inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato la cartella davanti alla CTP di Caserta, che aveva accolto il ricorso. L’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, ma la CTR della Campania lo aveva dichiarato improponibile perché la sentenza di primo grado risultava emessa nei confronti dell’Ufficio di Caserta, mentre l’appello era stato proposto dall’Ufficio di Aversa, che non si era costituito nel primo grado. L’Agenzia ha contestato tale decisione denunciando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, e dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che l’appello fosse ammissibile sia per l’unitarietà dell’Agenzia delle Entrate sia perché anche la parte rimasta contumace in primo grado può proporre impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa ad altra sezione della CTR della Campania, che dovrà esaminare il merito della controversia e provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha stabilito che l’appello proposto da un ufficio territoriale diverso da quello indicato nella sentenza di primo grado non è per ciò solo inammissibile, poiché l’Agenzia delle Entrate costituisce un ente unitario e la parte processuale è l’organo amministrativo, non la singola articolazione organizzativa. Ha inoltre riconosciuto che la parte rimasta contumace in primo grado può legittimamente proporre appello.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA, sulla base del quale era stata emessa la cartella di pagamento oggetto della controversia.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10

    Individua le parti del processo tributario e, secondo la Cassazione, consente di riferire la qualità di parte all’organo dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione all’atto impugnato, senza attribuirla necessariamente alla specifica sede territoriale indicata nella sentenza.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3

    Richiamato insieme all’art. 327 c.p.c. per affermare la possibilità, per la parte contumace in primo grado, di proporre validamente appello.

  • Art. 327 c.p.c.

    Concorre a fondare il principio secondo cui la mancata costituzione nel giudizio di primo grado non impedisce alla parte di impugnare la sentenza entro i termini previsti.

  • Art. 100 c.p.c.

    Era stato invocato dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla legittimazione processuale, ma la decisione valorizza soprattutto l’unitarietà dell’Agenzia e la natura impugnatoria del processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’indicazione di un diverso ufficio territoriale della medesima Agenzia delle Entrate non determina automaticamente l’inammissibilità dell’impugnazione, quando vi sia identità dell’ente amministrativo e dell’atto controverso.
  • La qualità di parte spetta all’organo amministrativo titolare dell’atto impugnato, non necessariamente alla singola sede o articolazione interna che compare formalmente nella sentenza.
  • La contumacia in primo grado non impedisce, di per sé, la proposizione dell’appello: la parte rimasta assente può impugnare la decisione nel rispetto dei termini e delle forme previste.
  • Le regole processuali sulle inammissibilità devono essere interpretate alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale, evitando formalismi che non incidano sull’identificazione sostanziale della parte.
  • Il principio riguarda la legittimazione e l’ammissibilità dell’impugnazione, ma non decide il merito della pretesa tributaria: dopo la cassazione con rinvio, il giudice deve esaminare le contestazioni sostanziali sulla cartella.

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