Cassazione Penale, Sentenza n. 4950/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha riconosciuto parzialmente l'indennizzo per ingiusta detenzione a CARBONE: la contestazione riguardava l'applicazione dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen., con esclusione dell'indennizzo per il periodo in cui la detenzione risultava sovrapposta a un altro titolo cautelare. La difesa deduceva che l'esclusione opera solo se il diverso titolo giustifica interamente le limitazioni (ossia se la misura è di pari o maggiore afflittività o se si tratta di titolo definitivo), ovvero nei casi di connessione/contestazione a catena o di sospensione prescritti dalle norme; nella fattispecie i procedimenti erano distinti e non connessi, e non sussisteva duplicazione di liquidazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata l'applicazione dell'art. 314, comma 4, da parte della Corte d'appello. La Cassazione ha affermato che l'esclusione del diritto alla riparazione per periodi sovrapposti a custodia subita "in forza di altro titolo" opera solo quando tale altro titolo giustifica interamente la limitazione (misura di pari o maggiore afflittività o titolo definitivo). Nel caso esaminato la Corte territoriale aveva escluso l'indennizzo limitatamente al periodo di sovrapposizione sulla base del fatto che in altra sede l'indennizzo per l'altro titolo era stato rigettato, senza verificare i presupposti richiesti dalla norma. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame conforme ai principi indicati dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 314, comma 4, cod. proc. pen.
Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti alla applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo
L'esclusione opera soltanto se il diverso titolo giustifica interamente la limitazione (misura cautelare di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella per la quale si chiede l'indennizzo o titolo definitivo); non comporta automaticamente l'esclusione quando vi sia mera sovrapposizione di titoli non giustificanti in sé l'intera privazione e non vi sia duplicazione di liquidazione
art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla difesa in tema di connessione dei procedimenti: possono giustificare l'applicazione dell'esclusione se sussiste connessione tra i fatti e quindi unità di valutazione cautelare
art. 297 cod. proc. pen.
Istituto della contestazione a catena invocato dalla difesa: la sua applicazione può rilevare ai fini della valutazione della sovrapposizione di titoli cautelari
art. 298 cod. proc. pen.
Riferimento difensivo relativo alla sospensione della misura; utile a distinguere ipotesi in cui la misura è sospesa e quindi rilevante per la disciplina dell'indennizzo
art. 7 legge 203/1991
Citata in fatto come aggravante (mafiosa) relativa al reato per il quale era stata disposta custodia; non centrale sull'operatività dell'art. 314, comma 4, ma presente nei fatti
Massime di principio
- La mera sovrapposizione di due titoli cautelari non esclude automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: occorre verificare se il diverso titolo giustifichi integralmente la privazione (misura di pari o maggiore gravità o titolo definitivo).
- Il giudice che esclude l'indennizzo per periodi sovrapposti deve motivare chiaramente la natura del diverso titolo (se definitivo o meno) e dimostrare che esso giustifica interamente le limitazioni subite.
- Il sistema ammette una sola liquidazione per lo stesso periodo di detenzione; l'esclusione serve a evitare duplicazioni, non a negare in astratto il risarcimento quando per il periodo non vi sia reale copertura giustificativa da altro titolo.
- La valutazione della connessione tra procedimenti, della contestazione a catena o della sospensione della misura va fatta caso per caso: tali istituti possono legittimare l'esclusione solo se integrano i presupposti di cui all'art. 314, comma 4.
- In caso di motivazione insufficiente o di errata interpretazione dell'art. 314, comma 4, la decisione è annullabile e la causa va rinviata per nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4904/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4907/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4910/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4911/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4914/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4915/2023 del 06/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →