Cassazione Penale, Sentenza n. 351/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, in parziale riforma del provvedimento del GIP del 7.12.2020 che aveva disposto gli arresti domiciliari, aveva sostituito la misura cautelare con il divieto di dimora nel comune di Rosarno. Il ricorrente contestava: 1) vizio di motivazione e violazione di legge circa la qualificazione come "modalità mafiosa" del procacciamento dei consensi e l'appartenenza del signor Pisano Francesco alla cosiddetta "famiglia Pisano" (sostenendo la sua riabilitazione e la mancanza di prova della natura mafiosa); 2) omissione di considerazione di elementi favorevoli (interruzione dei rapporti con Pisano, inattendibilità di alcune dichiarazioni come quelle di Alessandra Campisi, corrispondenza dell'arch. Nasso che dimostrerebbe la non priorità del PSA); 3) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari; inoltre ha prodotto motivi nuovi via PEC relativi alla figura di Pisano.
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato parzialmente accolto. La Corte ha ritenuto corretta e congrua la valutazione del Tribunale del riesame sulla gravità degli indizi a carico dell'indagato e sulla sussistenza dell'intesa elettorale con soggetti collegati alla "famiglia" Pisano, con ampia ricostruzione fattuale e logica degli elementi indizianti (anche sulla base di captazioni e allegazioni testimoniali). Tuttavia la Corte ha censurato la motivazione del Tribunale del riesame in ordine alle esigenze cautelari: la valutazione del pericolo di reiterazione del reato era basata su una congettura collegata all'avvicinarsi delle elezioni 2021 e mancava una argomentazione sulla attualità e concretezza del pericolo. Per tale motivo l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari e la causa rinviata al Tribunale del riesame di Reggio Calabria per nuovo esame conforme ai principi richiamati. Le censure meramente fattuali sono state ritenute inammissibili e anche i motivi nuovi sono stati disattesi ai sensi dell'art. 585, co. 4, c.p.p. Il ricorrente non è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-ter c.p.
"Scambio elettorale politico-mafioso"
Il reato si configura quando vi è un accordo, anche indiziario, tra politico e soggetti legati alla mafia per la promessa di voti in cambio di utilità; l'intesa può desumersi da indicatori quali fama criminale del procacciatore e forza intimidatrice e il mancato adempimento successivo non esclude la configurazione del reato.
art. 416-bis c.p.
Riferimento alla natura associativa mafiosa e al terzo comma come modalità tipiche (forza d'intimidazione, condizionamento) da cui può derivare il procacciamento di voti; utilizzato per qualificare l'ambiente criminale dei "Pisano".
art. 282 c.p.p.
Norma che disciplina l'applicazione degli arresti domiciliari: il difensore ha richiamato che la misura originaria era stata disposta dal GIP ai sensi di questa norma.
art. 309 c.p.p.
Norma di competenza per il sindacato del Tribunale sul provvedimento del GIP (procedura di riesame/sostituzione della misura applicata).
art. 274, co.1, lett. c) c.p.p.
Individua fra le esigenze cautelari il pericolo di reiterazione; la valutazione richiede una prognosi fondata sulla personalità dell'accusato, sulle modalità del fatto e sulle concrete condizioni di vita.
art. 275, co.3 c.p.p.
Richiama la presunzione relativa nelle esigenze cautelari; la Corte ha sottolineato che, se manca prova di attualità e concretezza del pericolo, la presunzione può essere superata.
art. 585, co.4 c.p.p.
Prevede l'inammissibilità dei motivi nuovi in Cassazione quando consistono in meri elementi fattuali o siano stati introdotti tardivamente; la Corte ha dichiarato inammissibili alcune censure e i motivi nuovi del ricorrente.
Massime di principio
- In casi di "scambio elettorale politico-mafioso" la qualificazione dell'accordo può essere desunta da elementi indiziari (fama criminale, capacità intimidatoria, utilità territoriale) e non richiede la prova dell'effettivo adempimento delle promesse.
- Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: non può riesaminare liberamente le prove ma verifica la congruità giuridica e logica della motivazione del giudice di merito.
- Le censure meramente fattuali o la proposta di una lettura alternativa dei fatti sono spesso ritenute inammissibili in Cassazione; occorre dimostrare vizi giuridici o carenze logiche nella motivazione.
- Sulla sussistenza delle esigenze cautelari il giudice deve motivare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, non limitandosi a congetture (es. semplice riferimento all'avvicinarsi di elezioni).
- I motivi nuovi introdotti in sede di cassazione o tramite comunicazioni tardive (PEC) possono essere dichiarati inammissibili se consistono in elementi fattuali non giustificati.
- Se la motivazione del giudice di merito è carente solo su un profilo (es. esigenze cautelari), la Cassazione può annullare limitatamente a quel profilo e rinviare per nuovo esame, senza rimettere in discussione gli altri accertamenti di merito.
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